Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME ad Aosta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME Aosta ii DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del Tribunale del riesame di Torino udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procur AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi; lette le rinunce ai ricorsi depositate in Cancelleria dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Torino, in accoglimento parziale dell’appello proposto dal Pubblico ministero contro l’ordinanza reiettiva emessa il 22 maggio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta, ha disposto applicarsi:
a carico di COGNOME NOME la misura cautelare interdittiva del divie temporaneo di esercitare uffici direttivi;
a carico di COGNOME NOME la misura cautelare interdittiva del divie temporaneo di esercitare un pubblico ufficio servizio.
Avverso il provvedimento, hanno proposto ricorso gli indagati, a mezzo dei difensori di fiducia, per i motivi delineati negli atti depositati.
In data 21 novembre 2023 sono pervenute in Cancelleria le rinunce ai ricorsi da parte degli indagati e dei difensori. Nelle stesse si fa presente che ragioni della rinuncia sono da ricondurre al fatto che, nelle more, le misure sono state revocate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stata la misura della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato, medio tempore, revocata.
E invero, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell’art. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., pe proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto – e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugNOME – e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562).
L’interesse all’impugnazione va inteso come pretesa all’eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell’impugnant tutelata dalla legge non già quale pretesa all’affermazione di un astratto principio giuridico o all’esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione (Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995, COGNOME, Rv. 202923; Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 – dep. 2015, Papa, Rv. 262080).
Ne discende che l’impugnazione cautelare proposta dall’indagato, al quale la misura cautelare applicata è stata poi revocata, è priva di interesse.
Stante la sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 591 lett. a) cod. pro
pen., senza luogo a condanna alle spese processuali e al pagamento alla somma aggiuntiva di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso il 21 dicembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presi erAte