Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50948 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50948 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il 29 giugno 2023, dopo la proposizione del ricorso, e nelle more della decisione dello stesso, il condannato ha cessato di espiare la pena, talchè è venuto meno l’interesse ricorrere contro il provvedimento impugnato, il cui annullamento non recherebbe a questo punto alcun vantaggio alla situazione del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non debba conseguire l condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso il 30 novembre 2023.