Carenza d’interesse: quando un ricorso viene respinto anche se formalmente corretto
Il principio della carenza d’interesse rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto processuale, stabilendo che un’azione legale può essere intrapresa solo se mira a ottenere un risultato utile e concreto per chi la promuove. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di applicazione di questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso presentato contro una sentenza che, di fatto, era più favorevole di quanto concordato tra le parti.
I Fatti del Caso: Un Accordo Superato da una Pena Più Mite
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una difformità tra la pena irrogata dai giudici di secondo grado e quella precedentemente concordata con la pubblica accusa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, il cosiddetto ‘concordato in appello’.
La particolarità della vicenda, tuttavia, risiede in un dettaglio cruciale: la pena finale stabilita dalla Corte d’Appello, sebbene diversa da quella pattuita, era inferiore e quindi più vantaggiosa per l’imputato. Nonostante questo esito favorevole, l’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, contestando la mancata aderenza della Corte al patto processuale.
La Decisione della Cassazione e la Carenza d’Interesse
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda interamente sul concetto di carenza d’interesse, disciplinato dall’articolo 591, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce che un’impugnazione è inammissibile quando chi la propone non ha interesse a farlo.
Il Principio dell’Interesse ad Agire
Perché un’impugnazione sia valida, non è sufficiente che vi sia un vizio formale nella decisione impugnata. È indispensabile che l’appellante possa ottenere, dall’eventuale accoglimento del suo ricorso, un risultato pratico e migliorativo della sua posizione giuridica. Nel caso di specie, la Corte ha ragionato in termini puramente pragmatici: se il ricorso fosse stato accolto, il caso sarebbe tornato alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio. Tuttavia, in questa nuova sede, l’imputato non avrebbe potuto in alcun modo ottenere una pena più bassa di quella già ricevuta, che era già più mite di quella concordata. Di conseguenza, l’intero processo di impugnazione si rivelava privo di qualsiasi potenziale beneficio per il ricorrente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni addotte dai giudici di legittimità sono lineari e ineccepibili. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe prodotto alcun esito favorevole per il ricorrente in sede di giudizio di rinvio. La pena irrogata, essendo inferiore a quella concordata, costituiva già il miglior risultato possibile per l’imputato in quel contesto processuale. Pertanto, l’interesse a impugnare, inteso come aspettativa di un vantaggio concreto, era totalmente assente. La Corte ha sottolineato che il processo non può essere utilizzato per questioni di mera principio o per contestazioni accademiche, ma deve sempre essere finalizzato a tutelare un interesse giuridicamente rilevante e attuale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per avvocati e assistiti: ogni azione processuale, e in particolare ogni impugnazione, deve essere sorretta da un interesse concreto. Proporre un ricorso contro una decisione che, sebbene formalmente ‘errata’, ha prodotto un effetto più favorevole del previsto, non solo è inutile ma è anche controproducente. La dichiarazione di inammissibilità, infatti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trasformando un potenziale successo in un onere economico. La lezione è chiara: la strategia processuale deve sempre valutare il risultato pratico, evitando impugnazioni che non possono portare a un reale miglioramento della posizione del cliente.
Perché un ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante contestasse una difformità rispetto a un accordo sulla pena?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, poiché la pena finale inflitta dalla Corte d’Appello era inferiore e quindi più vantaggiosa per l’imputato rispetto a quella concordata. Un nuovo giudizio non avrebbe potuto portare a un esito migliore.
Cosa si intende per ‘carenza d’interesse’ nel contesto di un’impugnazione?
Per ‘carenza d’interesse’ si intende la mancanza di un vantaggio pratico, concreto e attuale che la parte che impugna potrebbe ottenere dall’accoglimento del suo ricorso. Se l’impugnazione non può migliorare la situazione giuridica del ricorrente, essa è inammissibile.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8867 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto cheil ricorso, con il quale si contesta la difformità della senten rispetto all’accordo intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile per carenza d’interesse ai sensi dell’art. 591, comma 1, let a), cod. proc. pen., in quanto, essendo stata irrogata una pena finale inferi quella concordata, l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alc esito favorevole in sede di giudizio di rinvio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.