Carenza d’Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile?
Il principio della carenza d’interesse rappresenta un cardine del nostro sistema processuale. Un’azione legale, per essere esaminata nel merito, deve basarsi su un interesse concreto e attuale della parte che la propone. Ma cosa accade se questo interesse svanisce mentre il processo è ancora in corso? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre una risposta chiara: il ricorso diventa inammissibile. Analizziamo un caso pratico relativo a un decreto di espulsione per comprendere a fondo le implicazioni di questo principio.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Quest’ultimo aveva rigettato l’impugnazione proposta dal soggetto contro un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Non ritenendo giusta la decisione, l’individuo decideva di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
L’Esecuzione del Provvedimento e la Sopravvenuta Carenza d’Interesse
Mentre il ricorso era pendente di fronte alla Suprema Corte, si verificava un evento determinante. Sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, emergeva che il ricorrente era stato scarcerato e che, nella stessa data, il provvedimento di espulsione era stato materialmente eseguito.
Questo fatto nuovo ha cambiato radicalmente le carte in tavola. L’oggetto della controversia – la legittimità del decreto di espulsione – cessava di avere una rilevanza pratica per il ricorrente, il quale si trovava già fuori dal territorio nazionale. A questo punto, una qualsiasi decisione della Corte, anche se favorevole, non avrebbe potuto produrre alcun effetto concreto sulla sua situazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a questo scenario, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La ragione risiede proprio nella sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito della questione. Il processo non può essere una mera disquisizione teorica sulla correttezza di un provvedimento; deve rispondere a un’esigenza reale di tutela. Una volta che l’espulsione è stata eseguita, l’interesse a contestarla si è estinto.
Le Motivazioni
La Corte fonda la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Citando diverse sentenze delle Sezioni Unite e di altre sezioni, ribadisce che l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della presentazione dell’impugnazione, ma per tutta la durata del processo. Se un evento successivo, come in questo caso l’avvenuta esecuzione del provvedimento impugnato, rende la pronuncia del giudice priva di qualsiasi utilità per il ricorrente, il giudizio non può proseguire.
Inoltre, la Corte specifica che, data la natura di questa inammissibilità (derivante da un evento non imputabile a colpa del ricorrente), non vi è luogo per una condanna al pagamento delle spese processuali o di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del diritto processuale: la giustizia si occupa di risolvere controversie concrete, non di formulare giudizi accademici. L’interesse ad agire e a impugnare è un presupposto indispensabile che deve accompagnare l’intero iter giudiziario. Quando i fatti superano il diritto, rendendo vana una decisione, il processo si arresta con una declaratoria di inammissibilità per carenza d’interesse. Ciò serve a garantire l’efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario, evitando di impiegare risorse per questioni che hanno già perso la loro rilevanza pratica.
Cosa significa ‘inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse’?
Significa che il giudice non può esaminare il merito di un ricorso perché, dopo la sua presentazione, si è verificato un evento che ha reso la decisione inutile o priva di effetti pratici per chi ha proposto l’impugnazione.
Perché il ricorso contro il decreto di espulsione è stato dichiarato inammissibile?
Perché, mentre il ricorso era pendente in Cassazione, il ricorrente è stato scarcerato e l’espulsione è stata effettivamente eseguita. Di conseguenza, egli non aveva più alcun interesse concreto e attuale a una decisione sulla legittimità di un provvedimento già attuato.
In caso di inammissibilità per carenza d’interesse, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, in questa specifica ipotesi di inammissibilità, il ricorrente non viene condannato al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20909 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione avverso un decreto di espulsione;
atteso che, come risulta dalle informazioni fornite dal RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente, il 13/12/2023, il condannato è stato scarcerato e che l’espulsione è stata eseguita in pari data;
considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, senza condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali né di una somma a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, COGNOME, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 09/05/2024