Carenza d’Interesse: Quando un Ricorso Perde la Sua Ragion d’Essere
Nel complesso mondo della procedura penale, l’interesse ad agire rappresenta un pilastro fondamentale per l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Ma cosa succede se questo interesse viene a mancare dopo la presentazione del ricorso? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio il tema della carenza d’interesse sopravvenuta, chiarendo le conseguenze processuali per il ricorrente.
Il caso analizzato offre uno spunto prezioso per comprendere come un evento esterno al processo possa renderlo di fatto inutile, portando a una declaratoria di inammissibilità con importanti riflessi anche sulle spese di giudizio.
I Fatti di Causa
Un soggetto condannato proponeva ricorso per cassazione avverso un’ordinanza emessa da una Corte d’Appello. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, accadeva un fatto nuovo e decisivo: in un’altra sede giudiziaria, il medesimo soggetto otteneva una declaratoria definitiva di estinzione della pena per decorso del tempo.
Questo evento ha completamente modificato lo scenario processuale. L’obiettivo principale del ricorso, verosimilmente volto a ottenere un annullamento della condanna o della pena, era stato di fatto già raggiunto per altra via. A questo punto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare se il processo dovesse comunque proseguire.
La Sopravvenuta Carenza d’Interesse e le Sue Implicazioni
L’interesse a ricorrere, come precisato dalla giurisprudenza consolidata (richiamata anche nell’ordinanza con il riferimento alle Sezioni Unite), deve possedere i caratteri dell’attualità e della concretezza. Ciò significa che il ricorrente deve avere un beneficio pratico e non meramente teorico dall’accoglimento della sua impugnazione.
Nel momento in cui la pena è stata dichiarata estinta, il ricorrente ha perso qualsiasi interesse concreto a una pronuncia della Corte di Cassazione sul suo ricorso. Un eventuale accoglimento non gli avrebbe più arrecato alcun vantaggio ulteriore rispetto a quello già ottenuto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse sopravvenuta.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione basandosi su un principio logico e di economia processuale. Proseguire un giudizio il cui esito è diventato indifferente per la parte che lo ha promosso sarebbe contrario ai principi del giusto processo.
Un punto cruciale della motivazione riguarda le conseguenze economiche di tale declaratoria. I giudici hanno specificato che, poiché la carenza d’interesse è sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso, non si configura un’ipotesi di soccombenza. La soccombenza, infatti, presuppone una ‘sconfitta’ nel merito o per vizi originari dell’atto. In questo caso, invece, l’inammissibilità deriva da un evento esterno e successivo.
Conclusioni
La decisione in esame stabilisce un importante principio procedurale: la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Questa conclusione tutela il ricorrente che, al momento della presentazione dell’impugnazione, aveva un valido interesse, venuto meno solo in seguito per circostanze non a lui imputabili come ‘colpa’ processuale. La pronuncia ribadisce l’importanza dei requisiti di attualità e concretezza dell’interesse ad agire, confermando che il processo non può essere una mera disquisizione accademica, ma deve rispondere a esigenze di giustizia reali e presenti.
Cosa si intende per ‘sopravvenuta carenza d’interesse’ in un ricorso?
Significa che, dopo aver presentato il ricorso, si è verificato un evento che ha fatto venir meno l’interesse pratico e attuale del ricorrente a ottenere una decisione, perché il suo obiettivo è stato già raggiunto in altro modo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il condannato, avendo ottenuto in un’altra sede giudiziaria la declaratoria di estinzione della pena, non aveva più alcun vantaggio concreto da una decisione della Corte di Cassazione sul suo ricorso.
Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali?
No, la Corte ha stabilito che quando l’inammissibilità deriva da una carenza d’interesse sopraggiunta dopo la presentazione del ricorso, non si configura un’ipotesi di soccombenza. Pertanto, il ricorrente non è stato condannato né al pagamento delle spese né a versare sanzioni pecuniarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14084 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4557/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2460/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il 14/10/1962
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della Corte d’appello di Firenze
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria con documentazione allegata;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (avente le richieste caratteristiche di attualità e concretezza: da ultimo, Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497-01), in quanto il condannato ha ottenuto nelle more, in altra sede giudiziaria, la definitiva declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo;
Considerato che alla declaratoria d’inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto esso non
implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225-01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME