Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50812 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50812 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 9 maggio 2023, che, rispettivamente:
ha confermato la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari nei confron di COGNOME NOME, al quale era stata applicata la misura della custodia in carcere per i d di cui ai capi 1) – artt. 110,612 bis co. 1 e co. 2, 61 comma 1 n. 1 cod. pen. – e 2 cpv.,110,56,629, 61 n.1,2 cod. pen. – e la misura degli arresti domiciliari in relazione al 4) – 110,582,585 co. 2, 576 co. 1 e 61 n. 2, 576 n. 5.1 cod. pen. – al capo 5) 110,582,585 co. 2, 576 co. 1 e 61 n. 2, 576 n. 5.1 cod. pen. – e al capo 10) – a 110,582,585 co. 2 n. 1, 61 n. 2, 61 n. 11 quinquies, 576 n. 1 e 61 n. 2, 576 n. 5.1 cod. pen.
e COGNOME NOME, al quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazi capo 10) citato;
ha sostituito la misura della custodia in carcere applicata dal gRAGIONE_SOCIALEi.pRAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE quella degli arresti domiciliari in relazione al capo 1) citato, confermando inve provvedimento impositivo degli arresti domiciliari già commiNOME per quest’ultimo in relazion al capo 10);
ha sostituito la misura cautelare precedentemente applicata con quella del divieto d avvicinamento alle persone offese, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nei confronti di COGNOME NOME per le incolpazioni di cui ai capi 1),2),3) – quest’ultimo reato di cui ag 81,110,610 cod. pen., 61 n. 1 e n. 2 cod. pen. – e di cui al capo 10) già citato; confronti di COGNOME NOME per gli addebiti di cui ai capi 1) e 10) già citati.
NOME ha dedotto due motivi.
1.Con il primo, ha lamentato erronea applicazione dell’art. 309 commi 5 e 9 cod. proc. pen. i quanto il Tribunale del riesame non avrebbe dichiarato l’inefficacia della misura cautela eccepita a causa della mancata trasmissione al suddetto Tribunale di un supporto informatico contenente immagini ritenute rilevanti dall’ordinanza genetica ai fini della valutazione dei g indizi di colpevolezza ed anzi, avrebbe confuso tale documento con i diversi “files audi depositati dalla difesa, riguardanti messaggi vocali inviati dalle persone offese all’indag alla figlia.
2.Con il secondo, si è doluta di un vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei g indizi di reità, perché il provvedimento impugNOME avrebbe trascurato ogni approfondimento individualizzante, si sarebbe limitato a ripercorrere, condividendolo, l’enunciato espositivo primo giudice, avrebbe omesso di considerare una memoria difensiva e non avrebbe esamiNOME le critiche mosse alla credibilità del racconto delle persone offese.
3.NOME si è soffermata, con unico motivo, sul profilo che investe un vizio motivazione sulla gravità indiziaria, dal momento che il Tribunale avrebbe apprezzato – con un
travisamento della prova – l’attendibilità delle persone offese in relazione ad un episodio dicembre 2021, per il quale il giudice per le indagini preliminari non avrebbe neppure ravvisa il compendio indiziario funzionale all’emissione della misura.
4.COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno articolato 4 motivi.
Il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione, a causa dell’omessa considerazione delle argomentazioni contenute in una memoria difensiva nella quale erano state illustrate le aporì delle narrazioni delle persone offese, anche in virtù di talune investigazioni ed allegazioni a dimostrarne il travisamento.
Il secondo motivo si è concentrato sulle censure di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. p pen., riguardanti l’affidabilità delle denunce di COGNOME NOME NOME presunto tentativo di estor di cui al capo 2), in quanto nel primo costituto, nell’immediatezza dei fatti, egli non av fatto riferimento alle indebite richieste di denaro di COGNOME NOME, solo successivame evocate.
Il terzo motivo ha riproposto le medesime doglianze motivazionali formulate nell’interesse NOME, perché il Tribunale del riesame avrebbe travisato il contenuto del dichiarazioni rese dal COGNOME a dalla COGNOME sulla vicenda del 7 dicembre 2021, attribuendo lor piena credibilità sia pure in contrasto con le emergenze investigative esposte dai Carabinieri.
Il quarto motivo ha focalizzato l’attenzione sul vizio di motivazione in relazione all’aff sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il fatto di cui al capo 10), ascritto a NOME e COGNOME NOME, poiché COGNOME NOME avrebbe dichiarato di essere stato colpito con una mazza da baseball, in contrasto con le risultanze della visita ospedaliera e sempre i conflitto con la diagnosi sanitaria del riscontro di piccoli graffi si rivelerebbe l’assunto accoltellamento alla schiena da lui enfatizzato.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 7 novembre 2023 la difesa di COGNOME NOME ha inoltrato memoria scritta, con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.
Considerato in diritto
1.11 ricorso di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il difensore della ricorrente COGNOME NOME, con le conclusioni scritte del 7 novembre 202 ha rappresentato che la misura cautelare oggetto di ricorso è stata in toto dichiarata inefficace,
ai sensi dell’art. 300 cod. proc. pen. – a suo favore, ma, dalla lettura del provvedime allegato, anche a favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, a seguito della assoluzione da reati per i quali la misura era stata a ciascuno applicata.
Rileva il Collegio che l’estinzione della misura cautelare ha determiNOME il venir m dell’interesse all’impugnazione.
Va richiamato, sul punto, il disposto di cui all’art. 568 comma 4 cod. proc. pen., second quale “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”.
Tale disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale richiede che l’interesse sia attuale e concreto; quindi, qualora il provvedimento impugna abbia perso efficacia per diverse ragioni, non può ritenersi esistente l’interesse in questione
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa dell persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concret attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251694).
Nella specie, è evidente la carenza di interesse sopravvenuta, in quanto nelle more del procedimento cautelare la misura è stata revocata a seguito di sentenza di assoluzione, e, quindi, la parte ha già conseguito il risultato che aveva inteso perseguire con la propos impugnazione di legittimità.
Va, ancora, evidenziato che, anche avuto NOME all’interesse relativo ad una eventuale successiva domanda di equa riparazione, alcuna specifica e motivata deduzione è stata proposta (cfr Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.01/03/2011, Testini,Rv.249002, che hanno affermato che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelar custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una fu utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivat deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato) e che, comunque, la decisione assolutoria – con le formule “perché il fatto non sussiste” e “per non aver commesso il fatto” – integra di per sé il presupposto positivo, previsto dall’art. 314, comma primo proc. pen., per il diritto alla riparazione, unitamente a quello della subita custodia caute del non avere concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (cfr Sez.5, n. 25462 del 16/04/2014, Aucello, Rv.260570).
2.Quanto ai ricorsi promossi da COGNOME NOME e da COGNOME NOME, i predetti sono sta assolti dalle incolpazioni di cui ai capi 1), 2) e 5) – quanto a COGNOME NOME – e d
capo 1) – quanto a COGNOME NOME – in relazione ai quali era stata emessa misura cautela personale con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Residuerebbe l’esame, in questa sede, dei motivi di ricorso articolati da COGNOME NOME NOME della persistenza – in quanto non interessata dal provvedimento decisorio di prim grado, che nulla ha disposto sulla libertà personale – dell’efficacia della misura coerc personale per i capi 4) e 10) e, parimenti, da COGNOME NOME NOME relazione alla mis cautelare degli arresti domiciliari, pendente per il delitto di cui al capo 10).
La sentenza del Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto i suddetti ricorrenti responsabili d distinte contestazioni di delitti di lesioni personali aggravate in danno di COGNOME commessi da COGNOME NOME NOME 28/10/21 e da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME 8/09/22 – ma l’assoluzione dal delitto di atti persecutori di cui al capo 1) dell’imputa originariamente ascritto ad entrambi, ha fatto venir meno sia la circostanza aggravant teleologica di cui agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen., sia quella di cui all’art. 576 n pen., per la commissione del fatto in danno della medesima persona offesa del delitto di at persecutori.
Permarrebbero, dunque – stando alle imputazioni riportate testualmente in sentenza, che non includono la contestazione della circostanza aggravante dei motivi abietti e futili che, in caso, integrerebbe una circostanza aggravante c.d. comune – le aggravanti di cui all’art. 58 commi 1 cod. pen., delle più persone riunite (essendo stata esclusa l’aggravante dell’us dell’arma, comunque costituente aggravante comune) – quanto al delitto di lesioni personal sub 4) – e quelle di cui all’art. 585 commi 1 e comma 2 n. 1) cod. pen. e 61 n. 11 quinqui cod. pen. – quanto al delitto di lesioni personali sub 10), che, tuttavia, costituiscono volta circostanze aggravanti comuni (perché prevedono un aumento di pena non valicante il terzo), di cui non può tenersi conto, al pari della recidiva, agli effetti dell’applicazi misure, ai sensi dell’art. 278 cod. proc. pen..
Ne consegue – con riferimento alle citate incolpazioni oggetto del verdetto di condanna, cagione della sopravvenienza di un elemento “nuovo” di rilievo decisivo ai fini della presen trattazione sullo status libertatis, in quanto attinenti a delitti puniti con pena massima non superiore a tre anni (art. 280 cod. proc. pen.) – l’annullamento senza rinvio dell’ordin impugnata e del provvedimento genetico, impositivo della misura cautelare personale.
4.L’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivant da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condanNOME né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Cass. sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282549; sez.3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785; conf. Sez. U n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME).
5.Ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen., va disposta l’immediata comunicazione del dispositiv della presente sentenza al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, per i provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza applicativa delle misure cautelari ne confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME NOME scarcerazione dei predetti s non detenuti per altra causa.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME pe intervenuta carenza d’interesse.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 23/11/2023
Il consiglie’ e estensore
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Il Presidente