Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5133 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5133 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME CENTONZE
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato in PERÙ il DATA_NASCITA avverso il decreto del 19/07/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Genova udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 19 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto NOME COGNOME contro la decisione del 19 giugno 2025 dell’amministrazione penitenziaria di disporre nei suoi confronti per quatto mesi il raggruppamento cautelare di cui all’art. 32 reg. esec. ord. pen.
Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo, in quanto il reclamante – limitandosi a sostenere che i fatti del 4 giugno 2025 sono andati in modo diverso e che lo stesso non ha partecipato alla rivolta ma si Ł limitato a cercare di sedare gli animi – non ha individuato una violazione di legge, ma ha censurato inammissibilmente il merito della decisione dell’amministrazione penitenziaria.
L’unica violazione di legge individuata nel reclamo Ł quella della notifica tardiva del provvedimento dell’amministrazione penitenziaria (comunicato al detenuto il 19 giugno 2025 senza rilasciargli copia, rilasciata poi il 28 giugno 2025), che però non Ł prevista da alcuna disposizione di legge
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione di legge perchØ il decreto ha escluso che il provvedimento impugnato sia soggetto alle regole degli artt. 35-bis e 69-bis nonostante la valenza fortemente afflittiva dello stesso, che ha comportato l’isolamento e l’esclusione dalle attività carcerarie per quattro mesi con una afflittività paragonabile a quella di una decisione disciplinare.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge perchØ, in realtà, il ricorrente aveva dedotto davanti al magistrato di sorveglianza che il provvedimento non era mai stato notificato al difensore, in quanto comunicato al ricorrente il 19 giugno 2025 senza consegnargliene copia, e ricevuto dal ricorrente solo il 28 giugno 2025 dopo numerose richieste, anche via p.e.c., del difensore; lungi dal limitarsi a notare l’assenza di termini legali per la notifica, il magistrato avrebbe dovuto soffermarsi sulle cause del ritardo nella
consegna della copia.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La decisione dell’amministrazione penitenziaria reclamata davanti al magistrato di sorveglianza Ł un provvedimento emesso ex art. 32 reg. esec. ord. pen.
L’art. 32 citato dispone che: ‘1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia piø agevole adottare le suddette cautele. 2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente. 3. Si cura, inoltre, la collocazione piø idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità’.
Nel caso in esame, il provvedimento reclamato disponeva, nei confronti del ricorrente, in particolare, la ‘allocazione in camera detentiva separata’, e prevedeva la rivalutazione della misura nel termine massimo di 4 mesi.
Il termine in questione decorreva dal 19 giugno 2025, giorno in cui il provvedimento Ł stato comunicato al ricorrente, e scadeva, pertanto, il 18 ottobre 2025.
Non risulta agli atti che esso sia stato prorogato. Anzi, dall’estratto del D.A.P., che il Collegio ha acquisito d’iniziativa, emerge che il 18 ottobre 2025 il ricorrente Ł stato spostato in altra casa circondariale.
Ne consegue che il provvedimento reclamato davanti al magistrato di sorveglianza ha perso la sua efficacia, essendo scaduto nelle more della decisione del ricorso per cassazione.
Per conseguenza, il ricorso per cassazione incardinato dal condannato diventa, in base ai principi generali, inammissibile per carenza d’interesse ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perchØ l’eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l’impugnante una situazione pratica piø vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).
NØ può essere esaminato il ricorso per affermare il principio nell’interesse della legge perchŁ ‘nelle ipotesi in cui il ricorso Ł dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poichŁ nel sistema processuale penale non Ł applicabile per analogia la disposizione di cui all’art. 363 cod. proc. civ., che disciplina l’esercizio del corrispondente potere nell’ambito del processo civile’ (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251692).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto essa non comporta una soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME