Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42431 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42431 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, previa derubricazione del delitto di tentato omicidio (commesso in Caste! Volturno in data 9 settembre 2018) in quello di rissa aggravata, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Vetere in data 4 febbraio 2019, con la quale da COGNOME era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.
Avverso l’illustrata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il cautelato, tramite il proprio difensore, affidandosi ad un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
Con requisitoria in data 20 luglio 2023, a firma del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
Tramite PEC in data 7 agosto e 6 settembre 2023, sono stati trasmessi alla Cancelleria di questa Corte il verbale dell’udienza celebratasi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4 luglio 2023 e la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, giustificata dall’intervenuta revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuta rituale rinuncia all’impugnazione per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stata revocata, con provvedimento in data 4 luglio 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la misura cautelare oggetto dell’ordinanza della quale si invocava la cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria. Questa Corte, infatti, ha affermato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende e ciò per l’assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Rv 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/7/2004, Rv. 228168; da ultimo, Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente