Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36589 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36589 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l’istanza di differimento della pena o detenzione domiciliare per motivi di salute presentata dal condannato XXXXXXXXXXXX.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto, dopo aver rilevato che il condannato risulta affetto da schizofrenia paranoidea di tipo cronico con deliri di tipo mistico e di persecuzione, ha ritenuto che si tratti di una persona pericolosa che ha commesso i fatti per cui Ł in espiazione (un tentato omicidio ed una violazione in materia di armi, fatti commessi nel 2021) mentre si trovava in una misura alternativa; nel giudizio del Tribunale deve, pertanto, ritenersi prevalente la necessità di scongiurare la commissione di altri reati che non sarebbe garantita da qualsiasi soluzione comunitaria esterna al circuito carcerario.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che l’ordinanza ha ricavato il giudizio di elevata pericolosità sociale soltanto dalla gravità del titolo di reato in espiazione e dalla pendenza di altro giudizio; il ricorso deduce anche che non sono state spiegate le ragioni che nel giudizio di bilanciamento hanno indotto a ritenere preponderante il rischio di recidiva e subvalente la incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la restrizione intramuraria; il ricorso deduce ancora che l’ordinanza non ha, inoltre, valutato che la pena deve avere una finalità rieducativa e deve rispettare il divieto di trattamenti inumani e degradanti.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nelle more della decisione del ricorso il condannato ha, infatti, ottenuto la detenzione
domiciliare ed Ł uscito dal carcere il 26 agosto 2025 (circostanza appurata d’ufficio dal collegio il giorno stesso dell’udienza mediante verifica presso la banca dati dell’amministrazione penitenziaria).
Deve ritenersi che a questo punto sia venuto meno l’interesse al ricorso, in quanto il condannato ha già ottenuto le utilità che intendeva perseguire attraverso di esso; l’eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe, infatti, per l’impugnante una situazione pratica piø vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME