Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25852 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Busto Arsizio il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 19 febbraio 2024 sopra indicata il Tribunale di Milano, in accoglimento di un appello del Pubblico Ministero, riformava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il reato d tentata estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., con
ripristino – la cui esecuzione restava sospesa ai sensi dell’art. 310, comma 3, cod. proc. pen., nei riguardi del prevenuto dell’originaria misura custodiale.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, deducendo, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione per avere il Tribunale dell’appello cautelare ritenuta la inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, nonostante il Giudice per le indagini preliminari li avesse ritenuti idonei a garantire il pericolo di reiterazione e malgrad mancasse il pericolo di inquinamento probatorio, peraltro, rispetto ad una fase investigativa ormai avanzata.
Nelle more della presente decisione, il difensore del ricorrente ha depositato nota difensiva rappresentando che il 10 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari, con parere favorevole del Pubblico Ministero, aveva revocato la misura degli arresti domiciliari, all’epoca in corso, disponendo l’immediata liberazione di COGNOME.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.
Per una corretta definizione della questione processuale posta dal procedimento, appare opportuno ripercorrere lo sviluppo della complessa vicenda cautelare che ha interessato l’odierno ricorrente per accertare se egli abbia ancora interesse alla presente impugnazione.
Con l’ordinanza genetica del 26 settembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di violenza privata, aggravata dal metodo mafioso, così riqualificato il fatto inizialmente contestato in termini di tentata estorsi pluriaggravata, ritenendo sussistente il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.
Con ordinanza dell’8 novembre 2023, in accoglimento di un’istanza difensiva avanzata ex art. 299 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari sostituiva
l’originaria misura con gli arresti domiciliari, prescrivendo l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento veniva appellato dal Pubblico Ministero e, a seguito del suo accoglimento, il Tribunale di Milano il 19 febbraio 2024 ripristinava l’originaria misura della custodia cautelare in carcere.
Il provvedimento, però, non veniva eseguito in quanto, nel frattempo, l’indagato aveva presentato ricorso in cassazione, giusta la previsione dell’art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Nelle more della decisione il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con parere favorevole del pubblico ministero, il 10 aprile 2024 revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari, all’epoca in corso nei confronti del NOME, disponendone l’immediata liberazione.
Alla luce di questo sviluppo, si pone la questione della presenza o meno dell’interesse ad impugnare dell’odierno ricorrente.
Va, innanzitutto, constatato che, con l’eventuale accoglimento del presente ricorso, il NOME non conseguirebbe alcun effetto favorevole in quanto l’aggravamento della misura cautelare disposto dal Tribunale – statuizione rimasta inefficace in ragione della presentazione del ricorso – avrebbe astrattamente dovuto incidere su uno status, quello di indagato sottoposto ad una misura cautelare meno gravosa, che è oramai venuto meno. Ed è pacifico che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, il concreto interesse ad impugnare, con ciò intendendo che la finalità da perseguire è la rimozione di un effettivo pregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, persistente sino al momento della decisione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397).
Al riguardo, va ricordato come costituisca espressione di un orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165; v. anche Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251694).
Una volta stabilito che, nella specie, difetta un concreto interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, si pone il problema di quale debba essere, in una situazione processuale qual è quella innanzi delineata, il più corretto epilogo decisiorio.
Ora, è certo che la mancanza dell’interesse ad impugnare, che costituisce un presupposto per l’esame del gravame, si traduce – di regola – nella declaratoria di inammissibilità del mezzo di impugnazione.
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Come si è visto, la caducazione dell’originaria ordinanza coercitiva applicata all’indagato travolge necessariamente anche il suo aggravamento che, per essere tale, assume una natura meramente accessoria e richiede una misura coercitiva efficace (Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674).
Ne consegue che, trattandosi di provvedimenti strutturalmente conseguenziali, sotto il profilo logico e cronologico, la caducazione di quello che ne costituisce il presupposto elimina quello che vi accede, tanto da imporsi la prevalenza, nell’assetto giuridico dato, dell’annullamento dell’ordinanza impugnata, per cancellarla in via definitiva dal procedimento de liberate, anziché quello dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sebbene astrattamente pregiudiziale rispetto al resto.
Ragionando diversamente si perverrebbe ad effetti paradossali, atteso il contrasto di concorrenti decisioni dal contenuto opposto, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto: quella di revoca dell’ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari e quella di aggravamento, con applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale dell’appello cautelare. Infatti, alla pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte di questa Corte conseguirebbe, ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., l’efficacia esecutiva di un provvedimento ineseguibile, tale dovendosi ritenere l’ordinanza impugnata che ripristina l’aggravamento di un’ordinanza genetica inesistente.
Richiamando la regula iuris enunciata con riferimento ad una analoga fattispecie (v. Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821), è possibile, dunque, affermare che, in materia di impugnazioni incidentali “de libertate”, la revoca della misura degli arresti domiciliari – in precedenza applicata dal giudice per le indagini preliminari in sostituzione della primigenia misura della custodia in carcere – determina l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso l’ordinanza del Tribunale che, in accoglimento di un appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale in carcere: ordinanza, quest’ultima, che peraltro deve essere annullata senza rinvio, in ragione dell’esigenza di impedirne l’efficacia.
Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza del Tribunale di Milano.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata
Così deciso il 14 maggio 2024
La Consigliera estensora
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