Carenza di Motivazione: Quando il Giudice Dimentica i Motivi d’Appello
Il diritto a una decisione giusta è intrinsecamente legato al dovere del giudice di spiegarne le ragioni. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 30933/2024) ribadisce questo principio fondamentale, evidenziando come una grave carenza di motivazione possa portare all’annullamento di una sentenza. Questo caso specifico offre uno spaccato chiaro su un errore procedurale non banale: l’omessa valutazione dei motivi principali di un appello.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria inizia con la condanna di un imputato da parte del GIP del Tribunale per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, DPR 309/90). La pena finale era stata determinata applicando l’istituto della continuazione con un’altra condanna già divenuta irrevocabile.
L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva appello avverso tale decisione, articolando la sua difesa su tre distinti motivi di gravame. In particolare, la difesa chiedeva l’assoluzione e, in subordine, una revisione del trattamento sanzionatorio, contestando la recidiva e chiedendo la concessione delle attenuanti generiche per ottenere una pena più mite. Successivamente, venivano presentati anche dei motivi aggiunti.
La Corte di Appello, nel decidere sul caso, riformava parzialmente la sentenza di primo grado. Tuttavia, nel farlo, commetteva un errore fatale: basava la sua intera decisione esclusivamente sui motivi aggiunti, trascurando completamente i tre motivi originari e principali del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla carenza di motivazione
Investita del caso, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’imputato, annullando la sentenza d’appello e disponendo il rinvio per un nuovo giudizio. Il fulcro della decisione risiede proprio nella constatazione di una totale carenza di motivazione. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale aveva, di fatto, “dimenticato” di esaminare le questioni centrali sollevate dalla difesa, come la richiesta di assoluzione e le censure sulla pena.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta e ineccepibile. Il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo giuridico di prendere in esame e fornire una risposta a tutte le questioni sollevate nei motivi di gravame. L’omessa valutazione anche di un solo motivo costituisce una violazione di legge e vizia la sentenza per carenza di motivazione.
Nel caso di specie, l’omissione era ancora più grave perché riguardava i motivi principali dell’appello, che la stessa Corte definisce “prodromici” (cioè preliminari e fondamentali) rispetto a qualsiasi altra valutazione, inclusa quella contenuta nei motivi aggiunti. Ignorare la richiesta di assoluzione o le argomentazioni sulla determinazione della pena significa negare all’imputato il diritto a un esame completo della sua posizione processuale. La sentenza impugnata risultava quindi priva delle ragioni logico-giuridiche necessarie a sorreggerla, rendendone inevitabile l’annullamento.
Conclusioni
La sentenza in commento rappresenta un importante monito sull’importanza del rigore procedurale e del dovere di motivazione. Essa riafferma che il processo d’appello non è una formalità, ma un riesame completo del merito della causa, basato sulle specifiche doglianze della parte che impugna. Ogni argomento difensivo merita una risposta esplicita da parte del giudice. Quando ciò non avviene, come nel caso analizzato, la carenza di motivazione non è un semplice vizio formale, ma una lesione sostanziale del diritto di difesa che impone di ripetere il giudizio. Per gli operatori del diritto, è la conferma che la completezza e la chiarezza dell’atto di appello sono essenziali, così come è inderogabile per il giudice l’obbligo di analizzarlo in ogni sua parte.
Perché la sentenza della Corte di Appello è stata annullata?
La sentenza è stata annullata per una completa carenza di motivazione, poiché i giudici d’appello hanno omesso di esaminare i tre motivi principali del ricorso, concentrandosi unicamente sui motivi aggiunti presentati successivamente.
Cosa significa ‘annullamento con rinvio’?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato la decisione della Corte di Appello e ha ordinato che il processo venga celebrato di nuovo da un’altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale dovrà questa volta esaminare tutti i motivi di ricorso originariamente proposti.
Quale errore procedurale ha commesso la Corte di Appello?
L’errore è consistito nel trascurare completamente le questioni fondamentali sollevate nell’atto di appello originario, tra cui la richiesta di assoluzione e le censure relative al trattamento sanzionatorio, violando così l’obbligo di fornire una risposta a tutte le doglianze della difesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME 036Z00T nato il DATA_NASCITA a Marsala; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte di appello di Paermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; NOME COGNOME che ha lette le note scritte del difensore dell’imputato’ AVV_NOTAIO insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, adita nell’interesse di NOME, riformava parzialmente la sentenza del 3 novembre 2021 del Gip del tribunale di Marsala, con la quale l’appellante era stato condannato in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, e ritenuta la continuazione con altro reato di cui a distinta sentenza di condanna n. 951/2020, divenuta irrevocabile il 16/10/2021, del tribunale di Marsala, rideterminava la pena finale applicata.
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Avverso la predetta sentenza NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
Deduce vizi di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe considerato solo i motivi aggiunti all’appello, trascurando i motivi di gravame di cui a tale atto, con particolare riguardo alla richiesta di assoluzione e alle censure in tema di trattamento sanzionatorio, con riferimento alla esclusione della recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche, con applicazione di una pena più lieve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, atteso che effettivamente, come emerge dall’atto di appello di cui agli atti, la Corte ha trascurato completamente i tre motivi di gravame sinteticamente citati in ricorso, prodromici all’eventuale esame dei motivi aggiunti, considerati nell’atto qui impugnato. Con conseguente carenza di motivazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso, il 17/04/2024.