Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21583 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
• SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TREESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 20.3.2023, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile, de plano ex art. 666 co. 2 cod. proc. pen. in relazione all’art. 678 cod. proc. pen. (richiamati dal comma 5 dell’art. 35 bis ord. pen.), la richiesta di ottemperanza ad ordinanza n. 2021/74 del Tribunale di sorveglianza, avanzata ex art. 35 bis ord. pen. da NOME COGNOME, sul presupposto che GLYPH il Tribunale di sorveglianza avesse già provveduto con ordinanza in data 19.10.2021.
Avverso il provvedimento ricorre COGNOME per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666 co. 2, 125 co. 3 cod. proc. pen. e 35 bis co. 5 ord. pen., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugNOME.
2.1. Sotto un primo profilo il ricorrente osserva che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste non potesse dichiarare l’inammissibilità del ricorso de plano, in assenza di contraddittorió, come già stabilito in numerose pronunce di questa Corte.
2.2. Secondariamente, si duole della genericità della motivazione assunta che, nel richiamare il precedente provvedimento del 19/01./2021, non specifica il motivo per il quale il detenuto non possa nuovamente rivolgersi al Tribunale di sorveglianza in caso di mancata esecuzione.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, clott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in sede di giudizio di ottemperanza di provvedimenti emessi a seguito di reclamo giurisdizionale del detenuto e rimasti ineseguiti è proponibile, ai sensi dell’art. 35-bis comma 8 ord. pen., soltanto per violazione di legge, vizio al quale è riconducibile – sotto il profilo della violazione dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen. – quello derivante dalla mancanza o dalla mera apparenza della motivazione del provvedimento impugNOME (Sez. 6 n. 50946 del 18/09/2014, Rv. 261590).
Nel caso di specie, il provvedimento impugNOME, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste il 20.03.2023, è inficiato da un’effettiva carenza di motivazione, che integra la violazione di legge denunciata dal ricorrente, dal momento che dalla lettura del provvedimento non emerge quale sia il contenuto del reclamo e, pertanto, le ragioni della asserita inammissibilità: il provvedimento infatti non esplicita quale fosse l’effettivo oggetto dell’istanza del detenuto, e motiva l’inammissibilità limitandosi a citare un precedente provvedimento del 2021, senza specificare ulteriormente, di talchè non è dato comprendere su quale oggetto abbia deciso ed a quale principio o regola si sia attenuto.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l’ulteriore corso.
Così deciso il 08/02/2024