Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Grosseto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIBUNALE DI GROSSETO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 15 maggio 2024 il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condanNOME NOME COGNOME di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Grosseto il 16 marzo 2022, e posta in esecuzione con ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto del 24 aprile 2024.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la sentenza, riformata solo in punto di pena dalla sentenza della Corte di appello di Firenze del 25 settembre 2023, era da ritenere irrevocabile, perché contro di essa era stato presentato ricorso per cassazione tardivo, non essendo applicabile l’aumento di
quindici giorni del termine per impugnare previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per l’imputato assente, atteso che il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare ed in tale tipo di giudizio l’imputato non può essere considerato assente, non essendo prevista alcuna tipologia di udienza.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge per esser stato erroneamente ritenuto non applicabile l’aumento del termine di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che il caso in esame è caratterizzato da un giudizio di appello che era stato incardiNOME da un atto di impugnazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e privo, pertanto, di un mandato specifico ad impugnare.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Nelle more della trattazione di questo ricorso è stato deciso il ricorso per cassazione che il medesimo ricorrente aveva proposto contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25 settembre 2023 che con l’istanza al giudice dell’esecuzione assumeva non essere divenuta irrevocabile (ricorso r.g. 15283/24) che è stato dichiarato inammissibile con ordinanza Sez. 7 del 10/09/2024.
È venuto, pertanto, meno il presupposto su cui erano fondati il ricorso ed, a monte, l’istanza presentata al giudice dell’esecuzione, e questo anche a prescindere dalla circostanza che, con riferimento ai rapporti fra incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e restituzione nel termine e, competenze del giudice dell’esecuzione e di quello dell’impugnazione ed effetti reciproci delle relative decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “nel caso di contestuale pendenza davanti al giudice dell’esecuzione di una richiesta diretta all’accertamento della mancanza o non esecutività del titolo e dell’atto di impugnazione davanti al giudice della cognizione, la competenza a conoscere di entrambi i procedimenti è attribuita al giudice dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 2” (Sez. 1, n. 22073 del 09/04/2013, Perrone, Rv. 256083).
In ogni caso, sempre secondo la sistematica della pronuncia citata, una volta che, come nel caso in esame, una delle due decisioni sia diventata definitiva, in base anche ai principi generali che regolano il procedimento di esecuzione ex art.
666 c.p.p., essa ha efficacia fra le parti precludendo ogni ulteriore decisione del giudice dell’esecuzione o di altro giudice.
Ne consegue che la decisione ormai definitiva del giudice dell’impugnazione preclude la trattazione nel merito dell’odierno ricorso, che deve essere dichiarato, a questo punto, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 17 settembre 2024.