Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50967 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50967 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Con ricorso per cassazione NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare avanzata dal suddetto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato COGNOME scarcerato a seguito di rideterminazione della pena per unificazione in executivis, come segnalato dalla difesa con rituale rinuncia al ricorso, e non avendo l’interessato manifestato, con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l’impugnazione, quanto piuttosto – data la rinuncia – l’interesse opposto ( vedi, in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, COGNOME).
6, n. 22747 del 06/03/2003, 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 22/11/2003, COGNOME, Rv. dep. 14/09/2006, COGNOME, Rv. 3. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 226009; Sez. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravventa carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.