Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile e Senza Spese
Nel complesso mondo della procedura penale, il principio dell’interesse ad agire è un pilastro fondamentale. Un’azione legale ha senso solo se chi la promuove può ottenere un risultato utile. Ma cosa succede quando questo interesse svanisce a processo in corso? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di una carenza di interesse sopravvenuta, soprattutto in relazione all’obbligo di pagare le spese processuali.
I Fatti del Caso: Dal Reclamo alla Scarcerazione
La vicenda ha origine dal reclamo di un detenuto presso il Magistrato di Sorveglianza. Il soggetto lamentava l’impossibilità di avere colloqui intimi con i familiari in ambienti appositamente creati all’interno dell’istituto penitenziario. Il Magistrato di Sorveglianza, tuttavia, aveva dichiarato il reclamo generico.
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione. Prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi, si è verificato un evento decisivo: il ricorrente è stato scarcerato. Di conseguenza, con un atto formale, ha comunicato di aver perso ogni interesse a proseguire l’impugnazione e ha rinunciato al ricorso.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Sopravvenuta Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia e della scarcerazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione non risiede in un vizio originario dell’atto di impugnazione, ma in una circostanza successiva alla sua presentazione: la carenza di interesse.
La scarcerazione ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una decisione sulla questione dei colloqui intimi, poiché la sua richiesta era strettamente legata allo stato di detenzione. L’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe più prodotto alcun effetto pratico per lui.
Le Motivazioni: Perché la Carenza di Interesse Non Comporta Spese
L’aspetto più significativo della pronuncia risiede nelle conseguenze economiche di tale declaratoria di inammissibilità. La Corte ha stabilito che, in questo specifico caso, il ricorrente non dovesse essere condannato né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
La motivazione di questa scelta si basa su una consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Viene operata una distinzione fondamentale:
1. Inammissibilità Originaria: Se il ricorso è inammissibile fin dall’inizio per cause previste dalla legge (ad esempio, perché presentato fuori termine o per motivi non consentiti), scatta la condanna alle spese e alla sanzione.
2. Inammissibilità Sopravvenuta: Se, come nel caso di specie, l’inammissibilità deriva da una carenza di interesse manifestatasi dopo la proposizione del ricorso, non si applicano sanzioni economiche. Il venir meno dell’interesse non è una colpa del ricorrente, ma un evento oggettivo che rende inutile la prosecuzione del giudizio.
Questa interpretazione garantisce che la parte non venga penalizzata per eventi esterni e successivi che rendono superflua una decisione nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio di equità processuale. Chi presenta un ricorso legittimo non deve temere conseguenze economiche se, per eventi successivi e indipendenti dalla sua volontà (come una scarcerazione), l’interesse alla decisione viene meno. La pronuncia conferma che la giustizia non persegue fini puramente sanzionatori quando l’utilità del processo si esaurisce per cause oggettive. Questo orientamento tutela il diritto di difesa, evitando di gravare i cittadini di costi per procedimenti divenuti, nei fatti, privi di scopo.
Cosa significa dichiarare un ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse?
Significa che il giudice non esamina il merito del ricorso perché, a causa di un evento accaduto dopo la sua presentazione (come la scarcerazione del ricorrente), una decisione non porterebbe più alcun vantaggio pratico a chi lo ha proposto.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. Secondo la costante giurisprudenza citata nell’ordinanza, in questo specifico caso non consegue la condanna del ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Qual è la differenza tra inammissibilità originaria e sopravvenuta ai fini delle spese?
L’inammissibilità originaria (es. ricorso presentato fuori termine) comporta la condanna alle spese perché deriva da un errore iniziale della parte. L’inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta, invece, deriva da un evento successivo che rende inutile il processo, e per questo non viene sanzionata economicamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20959 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME LIBORIO nato a PIETRAPERZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ha proposto ricorso per c:assazione avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha dichiarato generico il reclamo proposto dal suddetto col quale lo stesso lamenta la mancata possibilità di avere colloqui intimi in ambienti creati ad hoc.
Osservato che detto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto COGNOME ha rinunciato al ricorso con atto in data 8 maggio 2024, facendo presente di essere stato scarcerato ancor prima della decisione impugnata e di non avere interesse a coltivare l’impugnazione.
Considerato che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, deo. 14/09/2006, COGNOME, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.