Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35829 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE THE PARK
avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame di CAGLIARI del 03/04/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore in data 7 luglio 2025, con la quale si documenta la revoca del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata del 3 aprile 2025, il Tribunale per il riesame di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso il provvedimento di nomina del curatore speciale di RAGIONE_SOCIALE, indagata ai sensi del d. Ivo. 8 giugno 2001, n. 231 nel procedimento penale RGNR 2197/2022, statuita dal Giudice per le indagini preliminari di Oristano con decreto in data 24 ottobre 2024.
Avverso l’ordinanza indicata del Tribunale di Cagliari ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 17 comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione tanto all’impugnabilità del provvedimento di nomina del curatore speciale di RAGIONE_SOCIALE ed alla tempestività del gravame, che alla sussistenza dei presupposti della nomina del curatore della società indagata nell’ambito dello statuto delineato dal d. Ivo. 8 giugno 2001, n. 231.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il 7 luglio 2025 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, resa dal difensore munito di procura speciale, con la quale si rappresenta la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, in seguito alla revoca del decreto di nomina impugnato, statuita dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano con decreto dell’8 maggio 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente validamente formalizzato l’atto abdicativo (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244) in seguito alla revoca del provvedimento oggetto di impugnativa di merito.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, COGNOME, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, COGNOME, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, COGNOME, Rv. 210561).
Siffatta conclusione si pone in linea di continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo le quali la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un’ipotesi di soccombenza del ricorrente» (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME).
A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.