Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza deliberata, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza n. 19107 del 31/03/2023, il 16/05/2023, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena avanzata nell’interesse di NOME COGNOME nell’ambito del giudizio di revisione relativo alla condanna dell’istante per triplice omicidio aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.
Avverso l’indicata ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO
Trogu, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine ai punti indicati dalla sentenza di annullamento con rinvio, in quanto la Corte di appello si è limitata ad affermare l’insussistenza di elementi per formulare una prognosi di qualsiasi segno, omettendo di considerare la documentazione prodotta e la relazione peritale sul contenuto dei dialoghi intercettati. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al merito della richiesta, ove si esaminava dettagliatamente la perizia trascrittiva in correlazione con gli altri elementi prodotti. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata lì dove esclude la possibilità di qualsiasi prognosi, confondendo il piano del giudizio allo stato degli atti con quello del giudizio all’esito del dibattimento.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia con allegata l’ordinanza della Corte di appello di Roma in data 25/11/2023 con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per rinuncia determinata da sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, in data 25/11/2023, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della pena irrogata nei confronti del ricorrente.
Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 – 01; conf., ex plurimis, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168).
P.Q.M.
Così deciso il 09/01/2024. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.