Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14520 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14520 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a TORINO il 28/06/1973
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p., in assenza di richiesta di camera di consiglio partecipata
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 27/11/2024 che, in sede di appello, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrente in ordine ai reati di cui alla rubrica.
La difesa del ricorrente affida le censure ad un unico motivo con cui deduce l’erronea applicazione della legge processuale penale ed il vizio di motivazione con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.
Il sostituto P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 29 gennaio 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 6 febbraio 2025, il difensore dell’imputato ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che, nelle more dell’impugnazione, il Tribunale di Ivrea – cui era stato trasmesso per competenza il processo a seguito di conflitto – ha revocato, con provvedimento del 28 gennaio 2025, la misura cautelare in atto, con rimessione in libertà del ricorrente.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, presupponendo l’impugnazione la perdurante efficacia dell’ordinanza cautelare originaria e avendo il ricorrente manifestato, con l’atto di rinuncia, che non intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 – 01).
Deve, pertanto, escludersi la condanna alle spese e all’ammenda, richiamandosi il principio affermato in proposito dalla Corte di legittimità secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza» (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166- 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244 – 01).
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla quanto alle spese processuali e all’ammenda in ragione della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso, il 5 marzo 2025.