Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11685 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11685 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Pagani il 18/01/1955
avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del Tribunale del riesame di Salerno letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procwatore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Sale rio ha confermato l’ordinanza custodiale emessa il 25 ottobre 2024 nei confronti dell’indagato per i reati di turbativa d’asta, falso in atto pubblico e cornmione, contestati ai capi 3,7,8,9 e 12 dell’imputazione provvisoria, con esclusione per il capo 12 dell’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Ne chiede l’annullamento per due motivi.
1.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. per. non risultando elementi a carico di soggetti diversi da COGNOME Alfonso.
L’aggravante è stata desunta dagli esiti di intercettazioni e dalla sentenza del Tribunale di Nocera in data 10 giugno 2024, che ha accertato il concorso esterno del COGNOME e la circostanza che la cooperativa RAGIONE_SOCIALE fosse strumento a disposizione del clan camorristico COGNOME–COGNOME, ma non risulta provata la consapevolezza del ricorrente di tali cointeressenze. La contiguil:à del COGNOME è stata desunta dal commento del ricorrente all’affernnazierie del COGNOME sul pestaggio del Calce e assegnando particolare significat vità al colloquio in cui il COGNOME gli riferiva di aver spiegato al nuovo sindaco le rdgioni per le quali aveva dovuto appoggiare il suo antagonista ovvero perché ‘faceva parte di un sistema” e di aver ripreso a lavorare con il comune dopo detto chiarimento. Da tali colloqui si ricava, invece, l’allontanamento del COGNOME , o dal “sistema” e la prova che il ricorrente non sapeva di tale contiguità niafiosa, altrimenti non avrebbe avuto senso la confidenza del COGNOME, sicché se«) dal giorno della conversazione (21 aprile 2021) ebbe consapevolezza di tale appartenenza e ciò incide sulla configurabilità dell’aggravante, incompatibile con le condotte contestate ai capi 7,8,e 9 di gran lunga precedenti alle conversazioni intercettate.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vi.do di motivazione in relazione alle esigenze cautelari per avere il Tribunale tra Scurato l’avvenuto pensionamento del ricorrente e di altri coindagati, dipier denti comunali, trattandosi di circostanza che esclude il pericolo di reiterazione.
Con atto del 17 febbraio 2025 il difensore del Tramontano ha dichiarato di rinunciare al ricorso per essere stata nelle more revocata la misura cautllare, come da provvedimento allegato.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’intervenuta revoca della misura cautelare e la rinuncia all’innpugneHone. Tuttavia, all’inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo la sopravvenuta carenza di interesse a lui imputabile, sicché non è configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244).
E’ stato, infatti, chiarito che la nozione di “carenza d’in:E!resse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o pe-ché la
stessa ha già trovato concreta attuazione o in quanto ha perso ogni rileva – 1;.a per il superamento del punto controverso, come nel caso di specie.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, 28 febbraio 2025
Il consigliere COGNOME tensore 5111
Il Presidente