Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7721 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7721 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME GiuseppeCOGNOME nato a Cosenza, il 10 febbraio 1967
difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Cosenza avverso decreto in data 22/10/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro, che, in sede di appello, ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare dell’obblig presentazione alla Polizia giudiziaria;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che sia disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettat ricorso proposto dalla difesa di NOME COGNOME in relazione alla istanza di revoca de misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia giudiziaria, applicatagl luglio 2023 in sostituzione della più rigorosa misura degli arresti domiciliari, in re all’incolpazione di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen., aggravata ai sensi dell’art. 41 cod. pen.
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Con rinuncia in data 10 gennaio 2025, tempestivamente trasmessa alla Corte, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare a motivi di ricorso per sopravvenuta carenza interesse, in ragione della avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti dell’indagato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È pervenuta alla Corte comunicazione del difensore in data 10 gennaio 2025, in cui si dà atto che, con provvedimento 9 gennaio 2025, è stata disposta la revoca della misura cautelare di cui all’impugnazione e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione proposta.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., l’inammissibil del ricorso.
Con specifico riferimento alla inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile, come nel caso di specie, al ricorrente, costituisce princip affermato dalla Corte e condiviso dal Collegio che «In tema di impugnazioni, l’inammissibili del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro).» (Sez. 4, n. 45618 de 11/11/2021, Puja, Rv. 282549-01): pertanto, non va disposta la condanna alle spese, né al pagamento di somma in favore della Cassa per le ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 29 gennaio 2025.