Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
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sul ricorso proposto da:
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NOME nato a ACERRA il 31/03/1956
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 12 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME per la concessione di una misura alternativa alla detenzione per espiare una pena residua pari a cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 200 di multa, ritenendo insussistenti le condizioni per la loro concessione a causa della irreperibilità dell’istante e della mancata indicazione di un domicilio certo, anche al fine di svolgere i necessari accertamenti.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME deducendo l’erroneità dell’ordinanza laddove ha ritenuto il ricorrente irreperibile, avendo lo stesso depositato, in udienza, una dichiarazione in cui afferma di domiciliare presso i suoceri, ad un indirizzo precisamente indicato, e lamentando l’eccessiva durata del procedimento di esecuzione, avendo il Tribunale di sorveglianza esaminato solo il 12 settembre 2024 l’istanza di applicazione di una misura alternativa depositata in data 04/12/2020, in relazione ad una condanna per un fatto commesso nel 2013 e giudicato con sentenza divenuta definitiva in data 15 giugno 2018.
In data 21/10/2024 il difensore del ricorrente ha inviato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando il mandato difensivo contenente la procura speciale per rinunciare al ricorso ed affermando che, nelle more dell’impugnazione, il COGNOME ha ottenuto la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, venendo immediatamente scarcerato, e precisando quindi che egli non ha più interesse al ricorso stesso.
La circostanza riferita fa venire meno il suo interesse ad una decisione in merito alla legittimità del provvedimento che aveva negato la concessione di tale misura, in quanto la diversa decisione, sopravvenuta, instaura un nuovo iter procedimentale, su cui la decisione del ricorso proposto non potrebbe incidere in alcun senso.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591 cod.proc.pen., per la sopravvenuta carenza di interesse Deve infatti applicarsi il principio di diritto secondo cui «In tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all’impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese» (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806).
La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di una mancanza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente