Carenza di interesse: quando la liberazione dell’indagato rende inutile il ricorso
Il principio della carenza di interesse rappresenta una colonna portante del nostro ordinamento processuale. In sostanza, un’azione legale può proseguire solo finché la parte che l’ha promossa ha un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 46038 del 2023, offre un chiaro esempio di applicazione di questo principio nell’ambito delle misure cautelari penali, spiegando perché un ricorso contro la detenzione in carcere diventi inammissibile se, nel frattempo, l’indagato viene liberato.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla vicenda di un soggetto, inizialmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. A seguito di una trasgressione, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) decideva di aggravare la misura, disponendo la custodia cautelare in carcere. L’indagato, tramite il suo difensore, presentava appello al Tribunale di Roma contro questo aggravamento, ma il suo reclamo veniva respinto.
Non arrendendosi, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Roma, contestando la legittimità del provvedimento che lo aveva condotto in prigione. Tuttavia, un evento cruciale si verificava mentre il ricorso era in attesa di essere deciso: l’indagato veniva rimesso in libertà.
La Decisione della Corte sulla Carenza di Interesse
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, non è entrata nel merito del ricorso, ovvero non ha valutato se l’aggravamento della misura fosse giusto o sbagliato. La Corte si è fermata a un esame preliminare, concludendo per una declaratoria di inammissibilità.
La ragione di questa decisione risiede proprio nella liberazione dell’indagato. Secondo i giudici, questo evento ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia dalla Corte. L’obiettivo principale del suo ricorso era, evidentemente, quello di contestare lo stato di detenzione per ottenere la libertà. Una volta ottenuta la libertà, seppur per altre vie, lo scopo del ricorso si è esaurito.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della sentenza è concisa ma estremamente chiara. L’interesse ad agire e a impugnare, spiega la Corte, deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma per tutta la durata del processo. Se tale interesse viene meno, il giudizio non può più proseguire. Nel caso di specie, l’interesse del ricorrente era strettamente legato alla sua condizione di detenuto. Essendo stato liberato, non aveva più un beneficio concreto e attuale da una possibile sentenza di annullamento dell’ordinanza impugnata.
Un aspetto di particolare rilievo nella decisione riguarda le spese processuali. Di norma, chi vede il proprio ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. In questo caso, però, la Corte ha stabilito diversamente. Poiché la carenza di interesse è derivata da un evento – la liberazione – che non era imputabile a una scelta o a una condotta del ricorrente, i giudici hanno ritenuto di non addebitargli alcun costo.
Le Conclusioni
La sentenza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che i ricorsi contro le misure restrittive della libertà personale sono strettamente funzionali alla condizione di restrizione. Se questa cessa, anche il relativo contenzioso perde la sua ragione d’essere. In secondo luogo, chiarisce un principio di equità procedurale: se l’inammissibilità è causata da fattori esterni non controllabili dal ricorrente, non è giusto che quest’ultimo subisca conseguenze economiche negative. Questa decisione, pertanto, bilancia il rigore delle regole processuali con la necessità di non penalizzare una parte per eventi che non dipendono dalla sua volontà.
Perché il ricorso dell’indagato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, durante il processo, l’indagato è stato rimesso in libertà. Questo evento ha causato una ‘sopravvenuta carenza di interesse’, poiché l’obiettivo del ricorso, ovvero ottenere la fine della detenzione, era già stato raggiunto.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in questo caso specifico?
Significa che l’interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una decisione sulla legittimità della sua detenzione in carcere è venuto meno nel momento in cui è stato liberato. Senza un interesse attuale, il processo non può proseguire nel merito.
Il ricorrente ha dovuto pagare le spese del procedimento?
No. La Corte di Cassazione ha deciso di non condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria perché la causa dell’inammissibilità (la sua liberazione) non era un evento a lui imputabile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46038 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46038 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Latina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, emesso il 10/05/2023, con il quale è stata
negata la chiesta revoca della custodia cautelare in carcere, applicata a seguito di trasgressione degli arresti donniciliari.
Avverso tale ordinanza, che ha confermato l’aggravamento della misura ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, ma nelle more della decisione COGNOME è stato rimesso in libertà cosicchè viene meno l’interesse alla presente impugnazione.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese e al versamento di una ssomma a favore della Cassa delle ammende in quanto le modifiche del regime cautelare non sono imputabili al ricorrente.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 26/10/2023