Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bergamo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 1/2/2024 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sosti AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 1/2/2024, il Tribunale del riesame di Messina dichiarò inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME NOME il decreto del 13/1/2024 con cui il Pubblico Ministero press Tribunale di Barcellona P.G. aveva convalidato il sequestro disposto dal RAGIONE_SOCIALE mobile RAGIONE_SOCIALE Milazzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto “la licenza T.U.L.P.S., copia dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e ser comunicazione elettronica, palinsesti di eventi portivi, promemoria, ricevut gioco, n. 1 PC LG con accessori e stampante termica, 1 PC DELL con accessori e stampante termica, in relazione ai reati di cui ali’ art. 4 comma 4 bis le 401/1989 e 718, 719 c.p.”;
Avverso l’ordinanza del Tribunale siciliano, COGNOMECOGNOME COGNOME il suo difen di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di leg
Ha lamentato, in particolare, che la decisione impugnata, che aveva sostenuto che COGNOME era priva di interesse a impugnare quale persona fisica indagata, risultando la società RAGIONE_SOCIALE la titolare dell’attività a danno RAGIONE_SOCIALE quale la cautela era stata disposta, non aveva tenuto conto che l’indagata: era l’amministratrice RAGIONE_SOCIALE predetta società nonché la titolare del 70% delle quote sociali; era la custode e l’utilizzatrice dei beni; era il soggetto a cui i beni eran stati sequestrati. L’indagata, pertanto, in quanto persona fisica utilizzatrice dei beni, era titolare “di un diritto soggettivo immediato e diretto alle restituzione dei beni in sequestro” che consentiva di configurare a suo favore un interesse concreto e attuale alla proposizione dell’impugnazione. Ha, ancora, aggiunto che la posizione di indagata e la relazione qualificata con i beni attinti dal sequestro le conferivano anche la legittimazione a presentare la richiesta di riesame.
Con comunicazione pervenuta il 10/5/2024, il difensore di fiducia dell’indagata ha rinunciato al ricorso, comunicando che il 29/4/2024 era stata disposta la restituzione dei beni.
Alla luce di tale rituale rinuncia, derivata dalla restituzione dei beni, il ricors proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Essendo l’inammissibilità derivata dal venir meno dell’interesse alla decisione sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria a favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza RAGIONE_SOCIALE parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves,
Rv. 272308-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 25/6/2024