Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Savona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’08/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibili del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocav la detenzione domiciliare, già concessa a NOME COGNOME, sul duplice presupposto:
che il condannato, percettore del reddito di cittadinanza, non ave comunicato all’RAGIONE_SOCIALE, nel termine di legge, la sopravvenuta applicazione del misura alternativa, rientrante tra le «informazioni dovute e rilevanti ai fin revoca o della riduzione del beneficio», ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.l. n 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019, pro-tempore vigente;
in precedente occasione, il condannato avesse violato le prescrizio omettendo di dare riscontro ai Carabinieri che eseguivano un controllo presso sua abitazione.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore d fiducia.
Mediante unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. commi 5 e 6, Ord. pen., e 7, comma 2, di. n. 4 del 2019, citato.
Secondo il ricorrente, sotto nessun profilo la sopravvenuta detenzio domiciliare avrebbe potuto incidere sul percepimento del reddito di cittadinan posto che, a norma di legge, nessun onere grava sull’amministrazion penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condann che si trova in detenzione domiciliare.
Non vi sarebbe stato, dunque, alcun obbligo di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE che potesse dirsi violato.
Caduto il primo presupposto giustificativo della revoca, il secondo sareb stato già giudicato (dal medesimo Tribunale di sorveglianza, con ordinanza 1 dicembre 2022) inidoneo, di per sé solo, a sorreggere la misura di rigore.
COGNOME, nelle more del giudizio di legittimità, ha formalmente rinunciato a ricorso per avere cessato di espiare la pena inflittagli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’intervenuta espiazione della pena determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dic inammissibile.
Tale esito non comporta condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in
quanto non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 23/01/2024