Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7259 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7259 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a Brindisi il 18-07-1995, avverso l’ordinanza del 28-05-2024 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota trasmessa dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’indagato, che ha comunicato la rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 28 maggio 2024, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 3 aprile 2024, con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’istanza di revoca , integrale o parziale, del sequestro preventivo della struttura agrituristica sita in Otranto, di proprietà di NOME COGNOME e detenuta in comodato dal figlio NOME COGNOME indagato dei reati di cui agli art. 44 lett. c del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 (capo 21 bis ), oltre che dei reati di corruzione e falso in atto pubblico (capo 21).
Avverso l’ordinanza del Tribunale salentino, COGNOME ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 319 e 321 cod. proc. pen., evidenziando che, come era stato rimarcato nell’atto di appello, tutti i permessi di costruire per la realizzazione della struttura erano stati rilasciati in epoca antecedente all’elezione a Sindaco di NOME COGNOME per cui solo le opere ombreggianti di cui alle tre S.C.I.A. del 2018 potevano astrattamente rientrare nel novero delle condotte corruttive contestate al capo 21, il cui presupposto necessario è che il soggetto attivo rivesta la carica di pubblico ufficiale, a nulla rilevando l’improprio riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato al fratello del Sindaco, NOME, cui non si contesta alcuna condotta illecita.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 319-321 cod. pen., 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 157 cod. pen., osservandosi che non risulta conferente il richiamo del Tribunale all’unitarietà della co struzione abusiva, atteso che tale nozione, se vale per i reati urbanistici, non può tuttavia estendersi al reato di corruzione, che nel caso di specie è precluso dal fatto che all’epoca delle prime e principali opere edili neppure esisteva il pubblico ufficiale autore del reato.
Il terzo motivo è dedicato alla violazione di legge, denunciato rispetto al difetto di motivazione in ordine alle argomentazioni dell’atto di appello , in particolare a quelle con cui era stato sottolineato, tramite tre evidenze oggettive (il dato cronologico dell’elezione a Sindaco di NOME COGNOME l’assenza tra gli imputati del capo 21 dell’ing. NOME COGNOME che rilasciò il permesso di costruire n. 55 del 2017 e il fatto che l’ing. NOME COGNOME che sarebbe stato prestanome del Sindaco, è stato firmatario solo della seconda e della terza S.C.I.A. e non anche della proposta progettuale a base del permesso n. 55 del 2017) come nel capo 21 non siano ricomprese anche le opere autorizzate dal citato permesso di costruire n. 55 del 2017, poiché nel capo 21 si contesta che la corruzione sia stata integrata esclusivamente con le tre S.C.I.A., con la conseguenza che la struttura agrituristica non può costituire il prodotto del patto corruttivo.
Con il quarto motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 179, comma 1, e 321 cod. proc. pen., nonché 240, 335 bis e 479 cod. pen., rilevandosi che il sequestro per cui si procede è stato disposto per i reati edilizi e paesaggistici e per il reato di corruzione, non anche per le condotte di falso indicate nel provvedimento gravato, per cui in tal senso , avendo i giudici del riesame proceduto a un’indebita estensione dell’oggetto dell’accordo corruttivo e del contenuto dei falsi, si deduce la carenza di iniziativa del P.M. nell’individuazione del fatto da perseguire , a ciò aggiungendosi che l’art. 322 ter cod. pen. non menziona il reato di falso tra quelli per cui è consentita la confisca. In ogni caso, sottolinea la difesa, nel fatto descritto dal P.M. le opere rea lizzate nel periodo oggetto dell’asserita corruzione, ossia quelle successive alla nomina come Sindaco di NOME COGNOME, sono proprio quelle indicate nelle tre S.C.I.A., in particolare nella terza, volte a legittimare lo stato dei luoghi, essendo non pertinente il richiamo del Tribunale al capo 23, dalla cui lettura si desume piuttosto che i falsi afferiscono sempre e comunque alle opere connesse con le tre RAGIONE_SOCIALE senza alcun legame con quelle oggetto del permesso di costruire del 2017, per cui eventuali difformità rilevate o sottaciute dai soggetti imputati per tali condotte non potrebbero che riferirsi ai soli ripari ombreggianti.
2.1. Con memoria del 27 novembre 2024, l’avvocato NOME COGNOME difensore del ricorrente, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, evidenziando in particolare che, a differenza di quanto indicato nella requisitoria, l’originario titolo cautelare si fonda anche sul delitto di corruzione, oltre che sulle contravvenzioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e al d. lgs. n. 42 del 2004, che tuttavia si sono oramai prescritte.
Con successiva dichiarazione pervenuta il 2 dicembre 2024, COGNOME ha ritualmente rinunciato al ricorso per cassazione, evidenziando che nelle more è stato revocato il sequestro della struttura principale.
Orbene, alla luce di tale rinuncia, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Alcuna statuizione deve essere e adottata in punto di spese, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Rv. 286244 e Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all ‘ impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un ‘ ipotesi di soccombenza.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04-12-2024