Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17819 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 07/02/2024
Depositata in Cancelleria
SENTENZA
Oggi, – 7 MAG, 2024
IL KIN’i-k NOME Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 12/10/2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la NOME svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/10/2023, il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma avverso l’ordinanz con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 09/06/2023, aveva sostit misura custodiale in carcere applicata a COGNOME NOME NOME NOME NOME NOME reat tentata estorsione aggravata (capo 1) e illecita detenzione e cessione di sos stupefacenti (capi 2, 3, 4) – con quella degli airresti domiciliari.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Si censura l’ordinanza per il carattere apparente della motivazione, che non aveva tenuto conto, tra l’altro, del carattere risalente dei precedenti, e della idoneità del domicilio indicato a soddisfare le esigenze specialpreventive.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta adeguatezza e proporzionalità della sola misura inframuraria. Si censura il carattere astratto della motivazione, non potendo ritenersi sufficiente la sola prognosi di colpevolezza.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita il rigetto del ricorso, avuto riguardo alla esaustiva motivazione offerta dal Tribunale alle censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve invero conferirsi rilievo assorbente all’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 15/01/2024, con la quale la misura degli arresti domiciliari applicata al COGNOME (sostituita con quella della custodia in carcere in forza del provvedimento del Tribunale di Roma, non ancora esecutivo, oggetto dell’odierno ricorso) è stata sostituita con quello dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (cfr. la copia in atti dell’ordinanza, inviata dal difensore dell’indagato in data 06/02/2024). È evidente che, dall’eventuale accoglimento del ricorso GLYPH (funzionale GLYPH al GLYPH ripristino GLYPH della GLYPH misura GLYPH detentiva GLYPH domiciliare precedentemente applicata), l’indagato non potrebbe ottenere un risultato più favorevole di quello determinato dal nuovo provvedimento del G.i.p., che ha disposto l’applicazione di misura non detentiva.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con esonero da spese attesa la richiamata successione dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti del ricorrente,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo stati gli arresti domiciliari sostituiti con misura non detentiva.
Così deciso il 7 febbraio 2024