Carenza di interesse: Quando un ricorso in Cassazione diventa inammissibile
Il percorso di un procedimento giudiziario può essere influenzato da eventi che ne modificano l’esito in modi inaspettati. Un esempio emblematico è quello della sopravvenuta carenza di interesse, una circostanza che può portare alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, anche se fondato su valide ragioni. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illumina questo principio, mostrando come la revoca di una misura cautelare possa vanificare l’intero processo di impugnazione.
I Fatti del Caso: Arresto e Violazione del Diritto alla Traduzione
La vicenda ha origine con l’arresto di un cittadino straniero, la cui lingua madre è lo spagnolo e con una conoscenza stentata dell’inglese, ma del tutto ignaro della lingua italiana. La Corte di Appello convalidava l’arresto e applicava nei suoi confronti la misura della custodia in carcere.
La difesa presentava immediatamente ricorso per cassazione, lamentando una grave violazione procedurale: l’omessa traduzione dell’ordinanza cautelare in una lingua comprensibile all’arrestato. Si sosteneva che, non parlando italiano, l’indagato non fosse stato messo nelle condizioni di comprendere le ragioni della sua detenzione, in violazione del suo diritto fondamentale alla difesa e all’informazione, garantito dall’articolo 143 del codice di procedura penale.
L’Evento Decisivo: La Revoca della Misura e la Sopravvenuta Carenza di Interesse
Il punto di svolta del procedimento non è avvenuto in aula, ma al di fuori di essa. Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, la misura cautelare della custodia in carcere veniva revocata su richiesta del Ministro. Questo evento, apparentemente slegato dal giudizio di legittimità, ne ha di fatto determinato l’esito.
La revoca della misura ha fatto sì che l’obiettivo principale del ricorso — ovvero la liberazione del detenuto attraverso l’annullamento dell’ordinanza — fosse già stato raggiunto. Di conseguenza, è venuto meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia dalla Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità per Mancanza di Interesse
La Suprema Corte, prendendo atto della revoca della misura, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della presunta violazione del diritto alla traduzione, poiché la questione era diventata, in termini giuridici, ‘assorbita’ dalla mancanza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che il principio della sopravvenuta carenza di interesse impone che un’impugnazione, per essere ammissibile, debba perseguire un risultato pratico e vantaggioso per chi la propone. Nel momento in cui tale vantaggio viene a mancare — in questo caso, la scarcerazione già ottenuta — il ricorso perde la sua ragion d’essere. Proseguire con il giudizio sarebbe stato un mero esercizio di stile, privo di effetti concreti sulla posizione giuridica del soggetto. È importante sottolineare che, proprio perché l’inammissibilità deriva da un evento sopravvenuto e non da un vizio originario del ricorso, la Corte ha esentato il ricorrente dal pagamento delle spese processuali e di eventuali ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del procedimento. Eventi esterni possono incidere profondamente sull’esito di un giudizio di impugnazione, rendendolo superfluo. Se da un lato il ricorrente non ha ottenuto una pronuncia di principio sulla violazione del diritto alla traduzione, dall’altro ha conseguito il risultato più importante, la libertà, senza subire le conseguenze economiche tipiche di una dichiarazione di inammissibilità.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un processo?
Si verifica quando l’interesse concreto e attuale che ha spinto una parte a presentare un ricorso viene a mancare nel corso del procedimento, rendendo di fatto inutile una decisione sul merito della questione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante la presunta violazione del diritto alla traduzione?
Perché prima che la Corte di Cassazione potesse decidere sulla violazione, la misura cautelare (la custodia in carcere) è stata revocata. Di conseguenza, l’appellante ha ottenuto il suo obiettivo principale (la libertà) e non aveva più un interesse giuridicamente rilevante a far annullare l’ordinanza originale.
L’appellante ha dovuto pagare le spese processuali dopo la dichiarazione di inammissibilità?
No, la sentenza specifica che questa particolare causa di inammissibilità, derivando da un evento sopravvenuto non imputabile al ricorrente, esenta quest’ultimo dal pagamento delle spese processuali e dell’ammenda.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28464 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Cochabamba (Bolivia) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 02/04/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Presidente della competente sezione della Corte di appello di Brescia ha convalidato l’arresto eseguito dalla polizia giudizia ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen., di NOME COGNOME e applicato suoi confronti la misura della custodia in carcere.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’arrestato deducendo con unico motivo violazione dell’art. 143 cod. proc. pen in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omessa traduzi della ordinanza in lingua nota all’arrestato e dei provvedimenti consequenzial Come è risultato sin dall’atto dell’arresto il ricorrente non parla e non compre la lingua italiana, essendo le operazioni svolte in lingua inglese, lingua c predetto parla in modo piuttosto stentato, essendo la sua lingua madre lo spagnol (v. verbale di arresto). Anche nel verbale di identificazione delle ore 00.30 ven ribadito che il soggetto non parla la lingua italiana e, in sede di conva dell’arresto e applicazione della custodia in carcere, non veniva fatta menzio dell’idioma conosciuto dal soggetto arrestato e veniva fissata per l’audizione data del 4 aprile. Nel frattempo, era depositata dichiarazione di nomina ai sen dell’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. sottoscritta dalla moglie con traduzione spagnolo e anche in inglese e il 4 aprile, in sede di audizione, il ricorrente rib di non comprendere la nostra lingua, onde veniva assistito da un interprete i lingua inglese e nulla veniva spiegato in ordine alla misura applicata due gior prima.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione ora il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicat
Nelle more della trattazione del procedimento è pervenuto il provvedimento in data 2/5/2024 con il quale – a seguito di richiesta del Ministro – è stata rev la misura cautelare al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della sopravvenuta revoca della misura cautelare applicata ricorrente.
La sopravvenuta causa di inammissibilità esenta il ricorrente dal pagamento delle spese processuali e dall’ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 19/06/2024.