Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3279 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che l’esame del ricorso nel merito è precluso dal rilie preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrent coltivare l’impugnazione, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell’ 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.;
che, in proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. pro pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativ diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, corr alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamen coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012 Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interess maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento dell proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 d 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165);
che, a tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d’inte sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato ne valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mut situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concre attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento de punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694);
che, nel caso in esame, risulta, dalle informazioni assunte al SI.DE.TRAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME COGNOME finito, il 9 ottobre 2023, di espiare la pena in relazion quale è stata disposta, con il provvedimento impugnato, la revoca della misur alternativa alla detenzione alla quale egli era stato, in precedenza, ammesso;
che alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizi giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizi del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e no implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del
31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 26/10/2023.