Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2097 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza emessa in data 19/06/2024 dal Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Trani, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla sentenza n. 846 del 2024 della Corte di cassazione, ha rigettato gli appelli proposti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di declaratoria di nullità e di revoca del
sequestro preventivo disposti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 16 ottobre 2023, 1 dicembre 2023, 22 dicembre 2023 e 2 gennaio 2024.
L’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e l’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento.
I legali rappresentanti delle due citate società, rispettivamente, in data 20 novembre e 19 novembre 2024, hanno, tuttavia, dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendovi più interesse, in quanto le società in questione e le quote societarie sono state dissequestrate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani con ordinanza emessa in data 10 luglio 2024, medio tempo divenuta definitiva.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 dicembre 2024, il Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere.
Gli amministratori e legali rappresentanti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con dichiarazioni sottoscritte anche dai difensori, hanno rinunciato al ricorso, in quanto la misura cautelare disposta nei confronti di entrambe le società è stata revocata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani.
La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017,
COGNOME, Rv. 268990).
4. A tali statuizioni non consegue alcuna condanna alle spese.
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME e altro, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168- 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, COGNOME, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024.