Ricorso inammissibile per carenza di interesse: quando non si pagano le spese
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un tema procedurale di grande rilevanza: le conseguenze della carenza di interesse sopravvenuta nel corso di un giudizio di impugnazione. Spesso, le vicende processuali possono evolvere in modo tale da rendere inutile una decisione nel merito di un ricorso. La pronuncia in esame chiarisce un principio fondamentale a tutela del ricorrente: se l’interesse a ricorrere viene meno per fatti accaduti dopo la proposizione dell’impugnazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile ma senza alcuna condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale è complessa. Due imputati, dopo aver visto i loro ricorsi iniziali dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione, proponevano un ricorso straordinario. La loro doglianza si basava sul fatto che la Corte non si sarebbe accorta di una remissione di querela, ritualmente accettata, che avrebbe dovuto estinguere il reato fin dal primo grado di giudizio.
Tuttavia, durante la pendenza di questo ricorso straordinario, si verificava un evento decisivo: la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, e confermata in appello, veniva revocata in un separato e autonomo giudizio di revisione promosso presso un’altra Corte d’Appello. A seguito di questa revoca, il difensore degli imputati depositava una memoria con cui rinunciava al ricorso, evidenziando come fosse ormai venuto meno ogni interesse a una decisione, dato che la condanna originaria non esisteva più.
La Decisione della Corte sulla carenza di interesse
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La ragione non risiede in un vizio originario dell’impugnazione, ma nella cosiddetta carenza di interesse sopravvenuta. Poiché la sentenza che i ricorrenti miravano a demolire era stata già revocata in altra sede, una eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso straordinario non avrebbe prodotto per loro alcun effetto utile. Il loro obiettivo era già stato raggiunto per altra via, rendendo di fatto il procedimento davanti alla Cassazione privo di scopo.
Le Motivazioni: Nessuna Spesa in Caso di Interesse Venuto Meno
Il punto cruciale e più interessante della sentenza risiede nelle motivazioni relative alle spese processuali. La Corte afferma con chiarezza che alla dichiarazione di inammissibilità per il venir meno dell’interesse sopraggiunto alla proposizione del ricorso non può conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Il ragionamento si fonda sul principio di “soccombenza”. La condanna alle spese presuppone che una parte sia “sconfitta” nel giudizio. In questo caso, però, non si può parlare di una vera e propria sconfitta. L’interesse a ricorrere esisteva al momento della presentazione dell’impugnazione, ma è svanito a causa di un evento esterno e successivo. Pertanto, secondo la Corte, non si configura un’ipotesi di soccombenza, neppure “virtuale”. I giudici hanno richiamato consolidati orientamenti delle Sezioni Unite, rafforzando un principio di equità processuale che impedisce di penalizzare una parte per eventi che rendono semplicemente inutile la prosecuzione del giudizio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia offre un’importante garanzia per chiunque intraprenda un’azione legale. Stabilisce che se, durante un lungo iter processuale, l’oggetto del contendere viene a mancare per ragioni esterne (come in questo caso, la revoca della sentenza in un altro giudizio), la parte che ha promosso l’impugnazione non subirà un danno economico sotto forma di condanna alle spese. L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile per carenza di interesse, è una mera presa d’atto della cessata necessità di una decisione, e non una sanzione per aver adito la giustizia.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza di condanna impugnata era stata revocata in un separato giudizio di revisione, rendendo di fatto inutile una decisione sul ricorso stesso.
In caso di inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che in questa specifica ipotesi non consegue la condanna del ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di una somma alla cassa delle ammende, perché non si configura una situazione di soccombenza (sconfitta nel giudizio).
Cosa si intende per ‘soccombenza virtuale’?
La ‘soccombenza virtuale’ è un concetto giuridico secondo cui, anche se non si arriva a una decisione nel merito, si valuta quale delle parti avrebbe probabilmente perso la causa. La sentenza in esame esclude che questo concetto si applichi ai casi di inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28495 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata Castel San Pietro Terme il DATA_NASCITA NOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/04/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; inammissibili.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 aprile 2023, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 gennaio 2022.
Avverso l’ordinanza, gli imputati, tramite difensore e con unico atto, hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art 625-bis cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di cassazione non si sarebbe avveduta della presenza di una remissione di querela ritualmente accettata dal procuratore speciale all’udienza del 5 giugno 2018, davanti al Tribunale.
Con memoria successiva, il difensore, munito di procura speciale, ha presentato rinuncia al ricorso, evidenziando che la sentenza del Tribunale di Firenze confermata dalla Corte di appello è stata revocata nel giudizio di revisione promosso di fronte alla Corte di appello di Genova, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ai ricorsi, e ha depositato la documentazione rilevante in tal senso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve escludersi la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende. E ciò, in forza del principio per cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso pe cassazione per il venir meno dell’interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccornbenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso il 21/02/2024.