Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43513 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza in materia di misure alternative alla detenzione.
Osservato che detto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto risulta essere stata trasmessa, in data 20 settembre 2024, comunicazione del difensore del suddetto di rinuncia al ricorso, per essere stata disposta nelle more l’esecuzione in regime di detenzione domiciliare e per essere, quindi, venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso.
Considerato che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenl:i accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, COGNOME, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.