Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43204 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Bielorussia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 13/07/2024 emessa dalla Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricor udite le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insist per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha convalidat l’arresto di NOME COGNOMECOGNOME in esecuzione del mandato di arresto a fini estradizi emesso in data 11 luglio 2018 dal Pubblico Ministero di Minsk (Bielorussia), relazione a reati di evasione fiscale, e ha applicato nei confronti dell’estrad misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
-‘
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di Baryasu, ha impugnato questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il difensore eccepisce la violazione dell’art. 714, comma 3 cod. proc. pen., in quanto la convalida dell’arresto sarebbe stata disposta in assenza delle condizioni per pronunciare una sentenza favorevole all’estradizione.
Il difensore osserva che il dettato dell’art. 698 comma 1, cod. proc. pen. osta all’estradizione del ricorrente, in quanto costituisce fatto notorio che in Bielorussia dopo le proteste di massa del 2020, vengono inflitte condanne penali senza il rispetto delle garanzie del giusto processo, nonché sono praticate e tollerate costanti violazioni dei diritti umani all’interno del sistema penitenziario.
A sostegno di quanto rappresentato, il difensore ha prodotto un’interrogazione del Parlamento europeo del 23 dicembre 2022 e il rapporto di RAGIONE_SOCIALE 2023-2024 sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, specie per quanto riguarda i detenuti.
2.2. Con il secondo motivo il difensore eccepisce l’inosservanza dell’art. 715, commi 1 e 2, lett. a), cod. proc. pen., in quanto non sarebbe presente agli atti la richiesta del AVV_NOTAIO della Giustizia della Bielorussia, né la domanda di estradizione dell’autorità giudiziaria bielorussa.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
In data 26 settembre 2024 il difensore ha depositato tempestiva richiesta di trattazione orale del ricorso.
In data 29 settembre 2024 il difensore ha depositato motivi nuovi, che sostanzialmente riproducono i motivi originari.
4.1. Il difensore ha, tuttavia, premesso che in data 26 settembre 2024, la Corte d’appello di Venezia ha emesso sentenza con cui ha dichiarato non sussistenti le condizioni per l’estradizione del ricorrente verso la Bielorussia.
Ad avviso del difensore, la sentenza della Corte di appello conferma “ora per allora” la fondatezza del ricorso e l’illegittimità dell’arresto a fini estradizion della relativa convalida.
4.2. Con il primo motivo aggiunto, il difensore ha eccepito che il potere coercitivo nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione da parte di uno Stato estero non può essere esercitato d’ufficio, in quanto gli artt. 714 e 715 cod. proc. pen. hanno espressamente previsto come necessaria la richiesta del AVV_NOTAIO della giustizia. Tale richiesta configura un atto di impulso,
che non è vincolante per l’autorità giudiziaria, ma costituisce indefettibile presupposto della legittimità del provvedimento cautelare (secondo quanto statuito in proposito Sez. 6, n. 1223 del 28/03/1995, Aski, Rv. 201145-01).
4.3. Con il secondo motivo aggiunto il difensore ha rilevato che, in tema di estradizione per l’estero, vige il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (cfr. artt. 698, comma 1, 705, comma 2, e 714, comma 3, cod. proc. pen.).
Il difensore aggiunge, inoltre, che, la giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento a una procedura estradizionale per l’estero riguardante la Bielorussia, ha rilevato che nel Rapporto 2015 del Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia (documento NUMERO_DOCUMENTO del 29.4.2015) sono stati evidenziati elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione in tale Stato e, in particolare, sono state evidenziate carenze sistemiche e generalizzate riguardanti determinati gruppi di persone e determinati centri di detenzione (Sez. 6, n. 24475 del 4/05/2016, n. 24475, Cernobrovciuc, Rv. 268703-01).
In data 11 ottobre 2024 il difensore ha depositato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere.
La Corte di appello di Venezia, infatti, con sentenza emessa in data 26 settembre 2024, ha dichiarato non sussistenti le condizioni per l’estradizione del ricorrente verso la Bielorussia.
La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 268990).
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non ha manifestato personalmente, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione, ammessa anche con riferimento alla privazione della libertà personale, sofferta nell’ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto della richiesta (Sez. 3, n. 554 del 27/09/2022, dep. 2023, Chiperi, Rv. 283921-01; Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, COGNOME, Rv. 275197-01).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (ex plurimis: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01).
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME e altro, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168 – 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, COGNOME, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 16/10/2024.