Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inutile
Nel complesso mondo della procedura penale, uno dei principi cardine è l'”interesse ad agire”. Significa che, per avviare o proseguire un’azione legale, è necessario avere un vantaggio concreto e attuale da una possibile decisione favorevole. Ma cosa succede se questo interesse svanisce mentre il processo è in corso? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43197/2024, offre un chiaro esempio di come la sopravvenuta carenza di interesse porti all’inammissibilità del ricorso, anche senza colpa del ricorrente.
Il Caso in Esame: Dalla Misura Cautelare al Ricorso
La vicenda ha origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un individuo, indagato per reati gravi quali associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, peculato, corruzione e falso ideologico. L’indagato, tramite i suoi legali, aveva richiesto la revoca o la sostituzione della misura, ma il Tribunale di Siracusa aveva respinto la richiesta. Contro questa decisione, era stato presentato un appello al Tribunale del riesame di Catania, che aveva confermato il provvedimento. Non arrendendosi, la difesa aveva infine proposto ricorso per cassazione.
La Svolta: La Revoca del Provvedimento Impugnato
L’elemento decisivo che ha cambiato le sorti del procedimento è avvenuto mentre il ricorso era pendente davanti alla Corte Suprema. Nelle more del giudizio, lo stesso provvedimento di custodia cautelare che era stato impugnato è stato revocato. Di conseguenza, l’indagato non era più soggetto alla misura detentiva. A seguito di questo sviluppo, la difesa ha presentato un’istanza di rinuncia al ricorso, prendendo atto del mutato quadro fattuale.
L’Impatto Processuale della revoca e la carenza di interesse
La revoca del provvedimento ha eliminato l’oggetto stesso della contesa. Il ricorso in Cassazione mirava a ottenere l’annullamento dell’ordinanza che manteneva l’indagato in carcere. Una volta che l’ordinanza ha perso la sua efficacia, il ricorso è diventato, di fatto, privo di scopo. È proprio su questo punto che si concentra la decisione della Corte, introducendo il concetto di carenza di interesse sopravvenuta.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione sul principio della sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno spiegato che l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia del provvedimento che si contesta. Se tale provvedimento viene annullato o, come in questo caso, revocato, viene meno la concretezza e l’attualità dell’interesse ad agire. Senza un interesse tangibile, il ricorso perde uno dei suoi presupposti di ammissibilità.
Un aspetto fondamentale della sentenza riguarda le spese processuali. La Corte ha chiarito che, in questo specifico scenario, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La ragione è che la carenza di interesse è derivata da un evento – la revoca della misura cautelare – non imputabile all’indagato. Non si tratta di un’ipotesi di soccombenza classica, ma di un evento esterno che ha reso inutile la prosecuzione del giudizio.
le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio procedurale fondamentale: un processo non può proseguire nel vuoto, ma deve sempre mirare a un risultato pratico per le parti. Quando questo risultato viene raggiunto per altre vie, come la revoca di un provvedimento, l’azione giudiziaria si arresta. La decisione è inoltre importante perché tutela il ricorrente dalle conseguenze economiche negative (pagamento delle spese) quando l’inammissibilità del suo ricorso dipende da fattori esterni e non da un suo errore o dalla sua soccombenza nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, mentre era pendente il giudizio in Cassazione, il provvedimento di custodia cautelare impugnato è stato revocato. Questo ha causato una ‘sopravvenuta carenza di interesse’, rendendo inutile una decisione nel merito.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in questo contesto?
Significa che l’interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere l’annullamento della misura cautelare è venuto meno dopo la presentazione del ricorso, poiché la misura stessa aveva già cessato di produrre i suoi effetti a seguito della revoca.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali?
No. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità derivante da una causa non imputabile al ricorrente, come la revoca della misura, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 20/06/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Catania con l’ordinanza sopra indicata ha respinto l’appell cautelare presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applic all’indagato con ordinanza del 04/10/2022, in relazione alle contestazioni provvisorie relative reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pecula corruzione e falso ideologico in atto pubblico.
In data 12/07/2022, l’indagato, per il tramite dei propri difensori, ha proposto avve detto provvedimento ricorso per cassazione; il successivo 4 ottobre 2024 il difensore ha fatto
pervenire istanza di rinuncia al ricorso, essendo nelle more stata disposta la revoca de provvedimento custodiale.
La Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interes l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza genetica della misura cautelare, di guisa che- qualora il provvedimento applicativo venga nelle more annullato o perda efficacia- viene meno la concretezza e l’attualità dell’interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 de 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 – 01).
In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata – non configura un’ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente