Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inutile
Il principio della carenza di interesse è un concetto fondamentale nel diritto processuale. Stabilisce che un’azione legale può essere portata avanti solo se chi la promuove ha un interesse concreto e attuale a ottenere una certa decisione dal giudice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illustra perfettamente come questo principio si applica, portando alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso che, nel frattempo, era diventato privo di scopo.
I Fatti del Caso: Dalla Misura Cautelare al Ricorso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, di ottenere una misura meno afflittiva. L’istanza era stata respinta sia dal Tribunale di Cosenza sia, in sede di appello, dal Tribunale di Catanzaro. Ritenendo ingiusta tale decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme che regolano l’applicazione e la sostituzione delle misure cautelari.
Il suo obiettivo era chiaro: ottenere dalla Suprema Corte un annullamento del provvedimento impugnato per veder finalmente sostituita la sua misura cautelare con una più lieve.
La Sopravvenuta Carenza di Interesse: L’Evento Decisivo
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, si è verificato un evento che ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Su una nuova istanza presentata dal difensore, il Tribunale di Cosenza ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ordinando la liberazione dell’imputato.
In pratica, l’obiettivo che l’imputato intendeva raggiungere con il ricorso per cassazione era stato già conseguito attraverso un’altra via. A seguito di questo sviluppo, il difensore ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.
L’Importanza della Procura Speciale nella Rinuncia
La Corte ha preliminarmente osservato che l’atto di rinuncia, in sé, non poteva essere considerato valido. La rinuncia a un’impugnazione è un atto personalissimo che richiede una procura speciale, non essendo sufficiente il mandato generale conferito al difensore. Poiché l’atto era stato sottoscritto solo dal legale, senza tale procura, non poteva produrre i suoi effetti tipici. Tuttavia, questo aspetto formale è stato superato dalla valutazione sostanziale del caso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nonostante l’invalidità della rinuncia, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione diversa e assorbente: la sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno spiegato che, essendo intervenuta la sostituzione della misura cautelare con una meno gravosa, l’imputato aveva già ottenuto il risultato pratico a cui mirava con l’impugnazione.
Proseguire nell’esame del ricorso sarebbe stato un esercizio puramente accademico, privo di qualsiasi utilità concreta per il ricorrente. L’interesse a coltivare l’impugnazione era oggettivamente venuto meno. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Essendo tale inammissibilità dovuta a una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, la Corte non ha disposto alcuna condanna alle spese.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: il processo non è un fine, ma uno strumento per la tutela di interessi concreti. Quando l’interesse che ha dato origine a un’azione legale viene a mancare – in questo caso perché l’obiettivo è stato raggiunto per altra via – l’azione stessa perde la sua ragione d’essere. La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse evita un inutile dispendio di risorse giudiziarie per questioni che hanno già trovato una loro risoluzione pratica, garantendo efficienza e coerenza al sistema.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”, poiché l’imputato aveva già ottenuto la sostituzione della misura cautelare con una meno gravosa da parte del tribunale di merito, rendendo così inutile una decisione sul ricorso pendente.
La rinuncia al ricorso presentata dal difensore era valida?
No, la Corte ha specificato che l’atto di rinuncia non era valido perché sottoscritto solo dal difensore, il quale non era munito di “procura speciale” da parte dell’imputato, un requisito necessario per compiere un atto così dispositivo come la rinuncia all’impugnazione.
Cosa significa “sopravvenuta carenza di interesse” in un processo?
Significa che, nel corso del procedimento, si verifica un evento che fa venir meno l’interesse concreto e attuale della parte a ottenere una decisione dal giudice. In pratica, la questione diventa priva di scopo perché il risultato desiderato è già stato raggiunto o non è più raggiungibile tramite quel giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28076 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/4/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice per il riesame, con ordinanza del 18/4/2024 rigettava l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza del 14/12/2023, che aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno gravosa, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen.
2.1. In data 25/6/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso, in cui si evidenzia che in data 12/6/2024 il Tribunale di Cosenza, su istanza del difensore, ha
disposto la sostituzione della misura cautelare in atto con quella di presentazione alla polizia giudiziaria, ordinando la liberazione del COGNOME; che, dunque, è venuto meno l’interesse a coltivare l’impugnazione.
Premesso che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’atto di rinuncia, tenuto conto che lo stesso non è stato sottoscritto dal Nérro, ma solo dal difensore, che non risulta munito di procura speciale, il ricorso va dichiarato comunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che costituiva oggett della richiesta difensiva nel presente procedimento.
Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Nulla per le spese, atteso che la carenza di interesse è conseguenza di una causa sopravvenuta.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 2024.