Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37516 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 2023/32 SIGE della Corte di appello di Milano del 24 marzo 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta la nota fatta pervenire in data 22 maggio 2025 dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, del foro di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 marzo 2023 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente presentata, l’istanza di rescissione del giudicato formatosi con riferimento alla sentenza pronunziata dalla Corte di appello di Milano in data 6 dicembre 2017 a carico di COGNOME NOME.
Con successivo atto del 28 marzo 2025 il Bakri ha formulato a questa Corte altra, diversa, istanza con la quale ha, questa volta, presentato richiesta di essere rimesso in termini per la impugnazione della medesima sentenza n. 5151/2017 della Corte di appello di Milano del 6 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il successivo 18 settembre 2018 con la quale il COGNOME era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euri 20.000,00 di multa per reati connessi alla violazione della normativa in materia di stupefacenti.
A sostegno del proprio ricorso il condannato – il quale era stato arrestato in esecuzione di titolo custodiale emesso in relazione alla predetta sentenza mentre si trovava in Ispagna in data 21 ottobre 2022, per essere successivamente estradato in Italia, per effetto di mandato di arresto europeo, in data 10 novembre 2022 – riferiva di non avere mai avuto contezza della sentenza di condanna emessa a suo carico; aggiungeva che, alla luce della sentenza n. 11447 del 2025 delle Sezioni unite penali di questa Corte, in base alla quale, in caso di persona assoggettata a privazione della libertà personale per effetto di mandato di arresto europeo emesso in esecuzione di sentenza di condanna a pena detentiva divenuta definitiva, la tempestività o meno della istanza di rescissione del giudicato va presentata entro il termine di 30 giorni decorrenti non dalla notificazione del provvedimento di cooperazione giudiziaria ma dal momento in cui il soggetto viene consegnato alla Autorità richiedente.
Per tale ragione il ricorrente chiedeva alla Corte di cassazione di essere rimesso in termini per potere, nuovamente, presentare istanza di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla più volte ricordata sentenza n. 5151/2017 della Corte di appello di Milano.
Con successivo atto del 22 maggio 2025 il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, formulava dichiarazione di rinunzia al ricorso volto ad essere rimesso in termini in quanto, con ordinanza in data 20 maggio 2025 la Corte di appello di Milano aveva già provveduto a revocare il giudicato formatosi sulla sentenza n. 5151/2017 della medesima Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ,a ciò non tanto per effetto della rinunzia ad esso quanto per la sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Collegio che l’atto di espressa rinunzia al ricorso è stato sottoscritto esclusivamente dall’AVV_NOTAIO, il quale, giusta procura speciale a lui conferita, peraltro in data non precisata, dal COGNOME si era visto insignito dei poteri di rappresentanza e difesa esclusivamente in relazione alla proposizione del ricorso per essere rimesso in termini ai fini del promovimento della istanza di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5151/2017 della Corte di appello di Milano e per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato ricordato, non anche per la rinunzia al ricorso una volta che lo stesso sia stato presentato.
In tale senso l’atto di rinunzia al ricorso, essendo stato adottato dal procuratore speciale dell’interessato ultra vires, deve essere considerato inefficace a determinare la cessazione del procedimento.
Nondimeno, osserva ancora il Collegio, avendo comunque il ricorrente raggiunto il scopo cui era preordinata la richiesta di restituzione nei termini, avendo, infatti, la Corte di appello di Milano già revocato la definitività della sentenza emessa a suo carico, egli non ha più alcun interesse a coltivare il presente ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Considerate le ragioni che sono alla base della cessazione dell’interesse del ricorrente al presente giudizio, lo stesso non va condannato né al pagamento delle spese processuali né di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente