Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20934 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAURISANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe;
considerato che l’esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.;
che, nel caso in esame, risulta, dal medesimo ricorso proposto (pag. 4) che la COGNOME ha terminato di espiare la pena inflittale il 10 marzo 2024, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell’impugnazione, ciò che ne determina l’inammissibilità;
Considerato che, per la suddetta ragione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, senza condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali né di una somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, COGNOME, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 09/05/2024