Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20925 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEMURRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Dpo
Ritenuto in fatto e in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato il beneficio RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare, in precedenza concessagli;
considerato che l’esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente RAGIONE_SOCIALEa sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.;
rilevato infatti che, come risulta dalle informazioni fornite dal RAGIONE_SOCIALE, a NOME COGNOME è stato nuovamente concesso il beneficio RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare dal 30/08/2023, sicché, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251694, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ciò che ne determina l’inammissibilità;
che alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 09/05/2024