Ricorso in Cassazione: Quando la Sopravvenuta Carenza di Interesse lo Rende Inammissibile
Nel complesso mondo della procedura penale, l’interesse ad agire rappresenta un pilastro fondamentale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 2711/2025) offre un chiaro esempio di come la carenza di interesse sopravvenuta nel corso del giudizio possa determinare l’esito di un ricorso, rendendolo inammissibile. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti si pronuncino su questioni ormai prive di utilità pratica per le parti.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un indagato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, di ottenere gli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame di Lecce respingeva tale istanza. Contro questa decisione, l’interessato, tramite il suo legale, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nell’ordinanza impugnata. In particolare, la difesa sosteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato nuovi elementi idonei a incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari.
La Svolta Decisiva nel Corso del Giudizio
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un evento cruciale. Il Giudice per le indagini preliminari, con una nuova ordinanza, accoglieva la richiesta dell’indagato e sostituiva la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Di fatto, l’indagato otteneva esattamente ciò che aveva chiesto con il ricorso in Cassazione, sebbene per via diversa.
La Pronuncia della Cassazione sulla carenza di interesse
Giunto il momento di discutere il ricorso, la stessa difesa del ricorrente riconosceva che l’interesse a una decisione da parte della Corte era venuto meno. La Corte di Cassazione, preso atto della situazione e conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La pronuncia non è entrata nel merito dei motivi sollevati, poiché la questione era stata, nei fatti, superata.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio della carenza di interesse sopravvenuta. Un ricorso, per essere esaminato, deve essere supportato da un interesse concreto e attuale della parte a ottenere una modifica del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, l’obiettivo del ricorrente era la sostituzione della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. Una volta ottenuto tale risultato grazie alla nuova ordinanza del GIP, la sua pretesa era stata interamente soddisfatta.
Una pronuncia della Cassazione, anche se favorevole, non avrebbe potuto portargli alcun vantaggio ulteriore. Pertanto, il ricorso era diventato privo di scopo. Un aspetto significativo della sentenza è che la Corte non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Questa scelta è motivata dal fatto che l’inammissibilità deriva proprio dall’accoglimento della sua richiesta cautelare, un esito a lui favorevole.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la giustizia si occupa di risolvere controversie reali e attuali. Quando un procedimento perde la sua funzione pratica perché l’obiettivo è stato raggiunto altrimenti, esso si estingue per inammissibilità dovuta a carenza di interesse. Ciò non solo ottimizza le risorse giudiziarie, ma sottolinea anche come l’evoluzione dei fatti durante un processo possa influenzarne radicalmente l’esito, a prescindere dalle ragioni di merito iniziali.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un ricorso?
Significa che, durante il tempo necessario per arrivare a una decisione, l’obiettivo che il ricorrente voleva raggiungere con il ricorso è stato già ottenuto in altro modo. Di conseguenza, una sentenza sul punto non gli porterebbe più alcun vantaggio concreto e attuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, che aveva impugnato il diniego degli arresti domiciliari, li ha poi ottenuti con un successivo provvedimento del giudice per le indagini preliminari. Essendo stata soddisfatta la sua richiesta, non aveva più interesse a una pronuncia della Corte di Cassazione.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali?
No, la Corte di Cassazione non ha disposto la condanna alle spese. La motivazione è che la carenza di interesse è derivata da un evento favorevole al ricorrente, cioè l’accoglimento della sua istanza da parte del giudice di grado inferiore.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2711 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME vì NOMECOGNOME nato a Mesagne il 25/01/1981
avverso l’ordinanza del 12/07/2024 emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni formulate dall’Avvocato NOME COGNOME la quale dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Lecce confermava il rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
Il ricorrente impugnava tale ordinanza formulando un unico motivo con il quale deduceva il vizio di motivazione, relativamente all’esclusione di elementi sopravenuti idonei ad incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla inidoneità degli arresti domiciliari.
Nelle more del giudizio, il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza dell’8/11/2024, ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti donniciliari, sicchè – come espressamente riconosciuto dalla difesa del ricorrente – è venuto meno l’interesse al presente ricorso.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese lstante la sopravvenuta carenza dell’interesse derivante dall’accoglimento della richiesta cautelare dell’indagato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 4 dicembre 2024
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