Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che l’esame del ricorso nel merito è precluso dal rili preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorren coltivare l’impugnazione, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.;
che, in proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi princip nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. pr pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relati diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, cor alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuover situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decision vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicame coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 201 Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interes maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento del proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165);
che, a tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d’int sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato n rivalutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mu situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la fin perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concr attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv 251694);
che, nel caso in esame, è stato accertato che il ricorrente ha interam espiato, il 19 dicembre 2023, la pena in relazione alla quale aveva avanzat richiesta di liberazione anticipata disattesa dal Magistrato e, quindi, dal Tri di Sorveglianza, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere u decisione che apprezzi la fondatezza dell’impugnazione, ciò che ne determin l’inammissibilità;
che alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuiz giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposiz del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e n implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 22/02/2024.