Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inutile
Nel complesso mondo della giustizia, un principio fondamentale regola l’accesso ai tribunali: l’interesse ad agire. Senza un interesse concreto e attuale, un’azione legale non può procedere. La recente sentenza della Corte di Cassazione penale analizza un caso emblematico di carenza di interesse sopravvenuta, dimostrando come un cambiamento nelle circostanze di un condannato possa rendere un ricorso privo di scopo, con importanti conseguenze sulle spese processuali.
Il Contesto: Dagli Arresti Domiciliari al Ricorso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari esecutivi, di ottenere un’autorizzazione per assentarsi dalla propria abitazione e svolgere un’attività lavorativa. Il Magistrato di sorveglianza, tuttavia, aveva respinto questa istanza.
Ritenendo la decisione ingiusta e viziata, il condannato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione nel provvedimento.
La Svolta: L’Ottenimento dell’Affidamento in Prova
Mentre il ricorso era pendente davanti alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. Lo stesso Tribunale di sorveglianza, con una successiva decisione, ha concesso al condannato una misura alternativa ben più favorevole: l’affidamento in prova al servizio sociale.
Questa nuova misura, a differenza degli arresti domiciliari, è intrinsecamente compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Di conseguenza, il problema che aveva dato origine al ricorso – l’impossibilità di lavorare – è venuto meno.
La Decisione della Cassazione sulla carenza di interesse
Preso atto di questa novità, la Corte di Cassazione ha concluso che il ricorrente non aveva più alcun interesse a ottenere una decisione sul suo ricorso originario. L’obiettivo pratico che egli perseguiva (poter lavorare) era stato raggiunto attraverso un’altra via, rendendo la pronuncia della Corte sulla legittimità del diniego iniziale del tutto inutile.
Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte ha spiegato che la carenza di interesse si verifica quando la situazione di fatto o di diritto muta in modo tale da eliminare la necessità di una pronuncia del giudice. Nel caso specifico, l’affidamento in prova ha assorbito e superato la problematica legata al permesso di lavoro durante gli arresti domiciliari. La nuova misura alternativa, essendo compatibile con l’attività lavorativa, ha soddisfatto pienamente l’esigenza del condannato.
Le Conclusioni
L’aspetto più significativo della sentenza risiede nelle conseguenze di questa particolare forma di inammissibilità. La Corte, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha stabilito che, poiché l’inammissibilità deriva da un evento sopravvenuto e non da un vizio originario del ricorso o da colpa del ricorrente, non si configura un’ipotesi di “soccombenza”, neppure virtuale. Di conseguenza, il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un principio di equità: se il ricorso perde di utilità per eventi esterni e successivi, non è giusto penalizzare economicamente chi lo aveva legittimamente proposto.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un ricorso?
Significa che, a causa di eventi accaduti dopo la presentazione del ricorso, il richiedente non ha più alcun vantaggio pratico o giuridico da ottenere da una decisione del giudice sulla questione originaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il ricorrente, mentre attendeva la decisione sul suo appello per ottenere un permesso di lavoro durante gli arresti domiciliari, ha ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale, una misura che già di per sé consente di lavorare, rendendo così inutile il suo ricorso iniziale.
Chi viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse deve pagare le spese processuali?
No. Secondo questa sentenza, quando l’inammissibilità è causata da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non si configura una ‘soccombenza’ (cioè una sconfitta nel giudizio) e, pertanto, non vi è condanna al pagamento delle spese processuali o di sanzioni pecuniarie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13529 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 28/02/2023 del Magistrato di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibili del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di NOME COGNOMECOGNOME assoggettato alla misura degli arr domiciliari esecutivi di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., vol ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti per il corrispondente allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore d fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle more del presente giudizio di legittimità, come consta da notizi acquisite presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Napoli condannato ha ottenuto, per effetto di successiva decisione del medesimo Tribunale, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Tale emergenza, a fronte di misura alternativa ora in esecuzione compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, determina la sopravvenu carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso 1’08/02/2024