Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un ricorso non dipende sempre da una valutazione nel merito delle ragioni addotte. A volte, eventi esterni al processo possono renderlo superfluo. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, torna a pronunciarsi su un caso di carenza di interesse sopravvenuta, chiarendo le conseguenze per il ricorrente, in particolare riguardo alle spese processuali. Questo principio è fondamentale per comprendere come il sistema giuridico gestisca le impugnazioni che perdono la loro ragion d’essere.
I Fatti del Caso: Dalla Custodia Cautelare al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di un indagato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per reati legati agli stupefacenti, di ottenere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Sia il Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Parma che, in sede di appello cautelare, il Tribunale della Libertà di Bologna, avevano respinto tale istanza.
Contro la decisione del Tribunale della Libertà, il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione (illogicità manifesta) nell’ordinanza impugnata. Tuttavia, durante la pendenza del ricorso dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: l’indagato ha ottenuto la sostituzione della misura, venendo posto agli arresti domiciliari. A seguito di questo sviluppo, il suo difensore ha formalmente rinunciato al ricorso, dichiarando che il suo assistito non aveva più interesse a una decisione.
La Decisione della Corte e la Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale declaratoria non risiede in un difetto originario del ricorso stesso (come un errore nella sua formulazione), bensì nella cosiddetta “sopravvenuta carenza di interesse”.
In pratica, l’obiettivo per cui era stato presentato il ricorso – ottenere gli arresti domiciliari – era stato raggiunto per altra via. Di conseguenza, una eventuale pronuncia della Corte non avrebbe più potuto apportare alcuna utilità concreta al ricorrente. L’interesse ad agire, requisito fondamentale di ogni azione giudiziaria, era venuto meno.
Le Motivazioni della Sentenza
Il punto cruciale della decisione della Cassazione riguarda le conseguenze economiche di questa specifica forma di inammissibilità. La Corte ha richiamato un principio consolidato, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’inammissibilità sopravvenuta e non dipendente da cause originarie dell’atto di impugnazione non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La logica di questo orientamento è chiara: la sanzione economica è prevista per chi presenta un ricorso ab origine infondato o viziato, gravando inutilmente sul sistema giudiziario. Nel caso di specie, invece, il ricorso era potenzialmente valido al momento della sua proposizione, ma ha perso la sua funzione a causa di un evento successivo e favorevole al ricorrente. L’esito del processo non è dipeso da una colpa dell’impugnante, ma dal mutamento delle circostanze di fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza ribadisce una garanzia importante per l’imputato. Se le circostanze cambiano a suo favore durante i lunghi tempi del processo, la conseguente perdita di interesse a proseguire un’impugnazione non si traduce in un onere economico. Questa decisione distingue nettamente tra l’inammissibilità “colpevole”, dovuta a vizi dell’atto, e quella “incolpevole”, derivante da eventi sopravvenuti. In questo modo, si evita di penalizzare chi, pur avendo validamente esercitato il proprio diritto di difesa, vede la propria pretesa soddisfatta prima che il giudice possa pronunciarsi.
Cosa significa ‘inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse’?
Significa che un ricorso viene dichiarato inammissibile non perché presenti dei difetti al momento della sua proposizione, ma perché, nel corso del procedimento, si è verificato un evento che ha soddisfatto la pretesa del ricorrente, rendendo inutile una decisione del giudice sul merito della questione.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. Secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla sentenza, in caso di inammissibilità dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse (e non a vizi originari del ricorso), non conseguono né la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è stato l’evento che ha causato la carenza di interesse nel caso specifico?
Nel caso esaminato, l’evento è stata l’intervenuta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Poiché il ricorso mirava proprio a ottenere tale sostituzione, il suo obiettivo è stato raggiunto prima della decisione della Corte di Cassazione, facendo venir meno l’interesse a proseguire l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12342 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (RINUNCIANTE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14.8.2023 il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sull’appello ex art. 310 cod.proc.pen. nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza del 25.7.2023 con cui il Gip del Tribunale di Parma aveva rigettato l’istanza ex art. 299 cod.proc.pen. per la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domíciliarí in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ha confermato l’impugnata ordinanza.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 cod.proc.pen. articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata lettura e valutazione di un punto centrale dell’atto di appello proposto ex art. 310 cod.proc.pen. con relativa documentazione.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con atto datato 25.1.2024 il difensore nonché procuratore speciale di COGNOME COGNOME, essendo nelle more intervenuta la sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione per carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo a quanto dichiarato dal difensore e procuratore speciale del ricorrente.
In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, GLYPH pienamente condivisibile, GLYPH alla GLYPH sopravvenuta GLYPH inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, COGNOME, Rv. 234859).
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 28.2.2024