Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., inammissibili le istanze di concessione di misure alternative avanzate da NOME COGNOME.
Avverso tale decreto COGNOME propone, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione per essere state le istanze avanzate dichiarate inammissibili con provvedimento de plano, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, il provvedimento impugnato risulta essere stato revocato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento del 23/10/2023.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, dovendosi ritenere venuto meno l’interesse del ricorrente ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell’impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251694).
Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il ven meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravventa mancanza di interesse.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente