Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia in data 3/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio l’ordinanza impugnata e la rideterminazione della pena per la sentenza del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza depositata in data 10 dicembre 2021, il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione proposta, ex art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME in relazione al delitto di rapina aggravata in concorso, accertato con sentenza del Tribunale di Modena in data 10 giugno 2014, definitiva il 12 luglio 2016, e al delitto di rapina aggravata, commesso in Fano il 14 settembre 2011, accertato con sentenza della Corte di appello di Ancona in data 24 giugno 2016, definitiva in data 11 settembre 2018 (gruppo B), nonché con riferimento ai delitti di rapina aggravata e di sequestro di persona, accertati con sentenza del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo in data 15 giugno 2016, definitiva il 23 luglio 2016 e ai delitti di rapina aggravata, furto aggravato e falso, accertati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Temi, in data 10 maggio 2016, definitiva il 28 luglio 2016 (gruppo C).
1.1. Con sentenza n. 10698 in data 20 ottobre 2022, la Prima Sezione della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, ha annullato l’ordinanza impugnata, rilevando la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l’intervallo temporale intercorrente tra le condotte e la distanza geografica dei luoghi di commissione tra i reati avevano dato luogo a valutazione opposte.
1.2. Con ordinanza in data 7 giugno 2023, il Tribunale di Perugia, giudicando in sede di rinvio, ha riconosciuto la continuazione in executivis anche tra i reati giudicati con le sentenze indicate nei gruppi B) e C), riconoscendo la riferibilità dei singoli episodi nel contesto di una programmazione criminosa unitaria. In particolare, con riferimento ai reati ricompresi nel gruppo C), relativi a due episodi di rapina all’interno di istituti di credito (con alcuni reati ad esse strumentali), dopo avere premesso che sul versante della quantificazione della pena l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. individua quale violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito alternativo con effetto premiale, il Tribunale è pervenuto a rideterminare la pena nella misura complessiva di 7 anni di reclusione e di 2.600,00 euro di multa.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui l’ordinanza impugnata, con riferimento alla riconosciuta continuazione tra i reati giudicati con le sentenze ricomprese nel gruppo C) della richiesta, ha determinato la pena, nei confronti di COGNOME, in 7 anni di reclusione e 2.600 euro di multa, in misura superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte con le singole sentenze, pari a 6 anni e 4 mesi di reclusione e 3.300 euro di multa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 442 e 671 cod. proc. pen., nella parte in cui il provvedimento impugnato non ha operato, sulla pena inflitta per il reato ritenuto in concreto più grave, la diminuzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato definito con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni del 10 maggio 2016, irrevocabile il 28 luglio 2016.
3–
In data 22 dicembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento COGNOME senza COGNOME rinvio COGNOME dell’ordinanza COGNOME impugnata, COGNOME rideterminando direttamente la pena per i reati oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 10 maggio 2016.
In data 22 dicembre 2023 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, con la quale il difensore di fiducia di COGNOME ha rappresentato che il Tribunale di Perugia, con ordinanza in data 24 luglio 2023, ha proceduto a una correzione di errore materiale, revocando la precedente ordinanza del 3 luglio 2023 e procedendo a una nuova applicazione della disciplina della continuazione in executivis tra i reati richiamati nell’istanza, con applicazione di una pena rispettosa dei criteri normativi previsti dagli art. 81 cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen. Ciò che ha determinato, secondo il difensore, il venir meno di un concreto interesse del ricorrente alla definizione del ricorso oggetto del presente procedimento, di cui si è, dunque, richiesta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse.
Tanto premesso, dal sostanziale accoglimento della originaria richiesta formulata dalla difesa, conseguente al menzionato provvedimento di correzione di errore materiale, deve dunque dichiararsi inammissibile in ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Vedendosi in caso di inammissibilità derivante da causa non imputabile al ricorrente, quest’ultimo non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01).
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in data 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME I Presidente