Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inutile
La carenza di interesse è un principio fondamentale del diritto processuale. Significa che un’azione legale può essere portata avanti solo se chi la promuove ha un concreto vantaggio da ottenere. Ma cosa accade se questo interesse viene a mancare a processo già iniziato? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9977 del 2024, offre un chiarimento cruciale in materia di misure cautelari, stabilendo che la sopravvenuta carenza di interesse porta all’inammissibilità del ricorso, ma senza l’aggravio delle spese processuali per il ricorrente.
Il Caso: Dagli Arresti Domiciliari al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Trani disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto, indagato per frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e violazioni in materia di rifiuti. L’indagato, tramite il proprio difensore, presentava una richiesta di riesame al Tribunale di Bari, che però confermava il provvedimento restrittivo.
Contro questa decisione, veniva proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Il procedimento davanti alla Suprema Corte veniva gestito con rito scritto, come previsto dalla normativa emergenziale.
La Svolta Processuale e la Sopravvenuta Carenza di Interesse
Durante il giudizio di legittimità, si verifica un fatto nuovo e decisivo. Il G.I.P. del Tribunale di Trani, con un provvedimento del 29 gennaio 2024, revocava la misura degli arresti domiciliari, sostituendola con una meno afflittiva misura interdittiva.
Di conseguenza, il difensore dell’imputato comunicava formalmente alla Corte di Cassazione di rinunciare al ricorso proprio per sopravvenuta carenza di interesse. Essendo stata revocata la misura oggetto del contendere, una pronuncia della Corte sul punto non avrebbe più prodotto alcun effetto pratico per il suo assistito. Il ricorso era diventato, di fatto, inutile.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha preso atto della comunicazione del difensore e della documentazione che attestava la modifica della misura cautelare. Sulla base di questi elementi, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Corte ha osservato che l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della presentazione dell’impugnazione, ma per tutta la durata del processo. Nel momento in cui questo interesse viene meno, il giudizio non può proseguire.
Le Motivazioni: Perché la Carenza di Interesse Esclude le Spese
L’aspetto più significativo della sentenza risiede nelle motivazioni relative alle conseguenze economiche di tale inammissibilità. Normalmente, chi soccombe o vede il proprio ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
In questo caso, però, la Corte ha applicato un principio consolidato, richiamando diverse pronunce delle Sezioni Unite. Poiché la carenza di interesse è “sopravvenuta”, cioè si è verificata dopo che il ricorso era stato legittimamente presentato, non sarebbe giusto addebitare i costi al ricorrente. Al momento dell’impugnazione, infatti, l’interesse a contestare la misura degli arresti domiciliari era attuale e concreto. Solo un evento successivo e indipendente dalla sua volontà (la revoca da parte del G.I.P.) ha reso il ricorso superfluo.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né della sanzione a favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio di equità processuale di notevole importanza. Insegna che l’esito di un ricorso non dipende solo dalla fondatezza delle ragioni iniziali, ma anche dagli sviluppi del procedimento. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che un cambiamento favorevole della situazione cautelare può rendere superflua la prosecuzione di un’impugnazione, senza il timore di subire una condanna economica per questo. La sentenza conferma che le sanzioni processuali colpiscono chi propone un ricorso infondato o inammissibile all’origine, non chi vede le proprie ragioni superate da un evento favorevole successivo.
Cosa succede se la misura cautelare viene revocata mentre è in corso un ricorso in Cassazione?
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente non ha più un interesse concreto a ottenere una decisione su una misura che non è più in vigore.
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta, si pagano le spese processuali?
No. Secondo la sentenza, se la causa di inammissibilità (la carenza di interesse) si verifica dopo la presentazione del ricorso, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di una sanzione pecuniaria.
Perché il venir meno dell’interesse rende un ricorso inammissibile?
Perché l’interesse ad agire e a impugnare è un presupposto processuale che deve esistere non solo al momento iniziale, ma per tutta la durata del giudizio. Se l’interesse svanisce, il processo non ha più una reale utilità e non può proseguire.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9977 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELL’ERBA NOME
NOMENOME> nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 17/11/2023 del TRIBUNALE DI BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto che sia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, con rinuncia allo stesso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 17 novembre 2023 il Tribunale di Bari, rigettando la richiesta di riesame, confermava l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trani aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME per i reati di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e violazione normativa rifiuti.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il ‘difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il difensore del ricorrente, nelle conclusioni trasmesse il 5 febbraio 2024, ha comunicato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la misura cautelare è stata revocata.
Risulta dagli atti trasmessi a questa Corte che in data 29 gennaio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Trani ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con una misura interdittiva.
Poiché il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto successivamente alla sua presentazione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in diverse pronunce (n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168; n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266244).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05/03/2024.