Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 25/09/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per rinuncia.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DXRITTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce rigettava l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento reiettivo della sua istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare a lui applicata per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc.
pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299 cod. proc. pen. e 89 d.P.R. n. 309 del 1990.
In data 7 dicembre 2023 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia all’impugnazione, facendo presente che il suo assistito non ha più interesse al ricorso in quanto il 30 novembre 2023, successivamente alla sua proposizione, ha ottenuto la sostituzione della misura cautelare.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come allegato dal ricorrente, nelle more della trattazione della impugnazione è intervenuta la richiesta sostituzione del provvedimento cautelare.
Di talché, non persiste in capo al ricorrente un interesse c:oncreto, attuale e giuridicamente apprezzabile in sede penale a rimuovere attraverso il gravame una decisione a lui eventualmente pregiudizievole.
La causa della inammissibilità esclude la condanna del ricorrente al pagamento dalle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24/01/2-024.