Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8603 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 15 marzo 2023 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta presentata da NOME COGNOME di revocare l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale, in data 14 settembre 2022, gli ha revocato la misura alternativa della semilibertà.
Con il provvedimento, emesso de plano, il presidente ha rigettato l’istanza perché l’ordinanza in questione era ormai divenuta definitiva, in quanto non impugnata.
Avverso il decreto ha proposto «reclamo» NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce l’erroneità, in fatto e in diritto, del provvedimento impugnato. Tale impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod.proc.pen., essendo impugnata una dichiarazione di inammissibilità pronunciata de plano.
Il ricorrente afferma, in primo luogo, che l’ordinanza di revoca della semilibertà non è divenuta definitiva, perché è stata impugnata mediante ricorso per cassazione, con udienza fissata al 24 marzo 2023: il decreto impugnato, quindi, è errato in fatto.
Tale provvedimento è errato anche in diritto, perché le ordinanze del Tribunale di sorveglianza sono revocabili. In questo caso la revoca è stata richiesta per il sopravvenire di un fatto nuovo: la misura alternativa era stata revocata a seguito dell’arresto del ricorrente perché trovato in possesso di sostanza stupefacente, detenuta all’interno della sua abitazione, ma egli è stato poi assolto dal reato contestato. L’assoluzione dal reato in base al quale la misura era stata revocata imponeva al Tribunale di sorveglianza di valutare l’incidenza di tale provvedimento sulla sua decisione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse alla sua trattazione.
Lo stesso ricorrente ha riferito, nel corpo del ricorso, di avere impugnato l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della semilibertà mediante ricorso per cassazione. Il suo ricorso, nel frattempo, è stato deciso con la sentenza n. 29862/2023 emessa da questa Corte in data 24/03/2023, che ha annullato detta ordinanza per una sua carenza motivazionale, accogliendo così il motivo prospettato anche nella presente impugnazione.
Tale circostanza fa venir meno l’interesse del ricorrente ad una decisione nel presente procedimento, avendo egli già ottenuto una decisione definitiva, di accoglimento del proprio ricorso, sulla medesima questione qui proposta.
La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Così deciso il 11 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presibegte