Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5910 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5910 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa in data 11 agosto 2023 dal G.i.p. presso il Tribunale di Arezzo, in relazione ai reati di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di
frodi tributarie, reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, fraudolenta dichiarazione fiscale ed autoriciclaggio.
Ha proposto ricorso la difesa del ricorrente deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., e vizio della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in punto di valutazione dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
In data 29 dicembre 2023 è pervenuta a mezzo PEC dichiarazione di rinuncia all’impugnazione sottoscritta dal procuratore speciale dell’indagato, allegando il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Arezzo in data 13 novembre 2023 che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, già concessi con precedente provvedimento del 2 settembre 2023, con la misura non coercitiva del divieto di esercizio di impresa e di uffici direttivi delle persone giuridiche, i epoca successiva alla proposizione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, lett. a), cod. proc. pen., pe sopravventa carenza di interesse, attestata dalla documentazione allegata alla dichiarazione di rinuncia della parte.
L’inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d’interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10/1/2024