Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inutile
Nel labirinto della procedura penale, uno dei principi cardine è l’interesse ad agire: per ottenere una pronuncia dal giudice, è necessario avere un interesse concreto e attuale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo concetto, chiarendo come la carenza di interesse sopravvenuta possa portare all’inammissibilità di un ricorso. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine con l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un individuo, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. L’indagato era accusato di reati legati alla normativa sulle armi. L’ordinanza restrittiva veniva confermata anche dal Tribunale del riesame.
Contro questa seconda decisione, il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Carenza di Interesse
Il colpo di scena avviene durante la pendenza del ricorso davanti alla Suprema Corte. Con una comunicazione inviata alla cancelleria, il difensore dichiarava di rinunciare al ricorso. Il motivo era semplice e decisivo: nel frattempo, la misura cautelare era stata revocata.
Questo evento ha cambiato radicalmente le carte in tavola. La Corte di Cassazione, prendendo atto della revoca della misura e della conseguente rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In sostanza, l’obiettivo del ricorso – ottenere l’annullamento dell’ordinanza di custodia in carcere – era già stato raggiunto per altra via, rendendo priva di scopo qualsiasi decisione nel merito da parte della Corte.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza è lineare e fondata su un principio logico-giuridico fondamentale. I giudici hanno spiegato che la revoca della misura cautelare determina la carenza di interesse dell’indagato a proseguire l’impugnazione. Se non c’è più una restrizione della libertà personale da contestare, non c’è più neanche un interesse giuridicamente rilevante a ottenere una sentenza che annulli l’originario provvedimento.
Un aspetto interessante della pronuncia riguarda le spese processuali. Di norma, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Tuttavia, in questo caso, la Corte ha specificato che, poiché l’inammissibilità deriva da una causa sopravvenuta (la revoca della misura) e non da un vizio originario del ricorso, non vi è luogo a condanna. Questa precisazione sottolinea l’equità del sistema, che distingue tra un ricorso infondato o errato fin dall’inizio e uno che perde la sua ragion d’essere per eventi successivi.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: il processo non è un esercizio teorico, ma uno strumento per risolvere controversie concrete. Quando la controversia viene meno, come nel caso di revoca di una misura cautelare, anche il processo deve arrestarsi. La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse serve a garantire l’economia processuale, evitando che le corti si pronuncino su questioni ormai superate dai fatti. Per gli operatori del diritto, è un monito a valutare costantemente la persistenza dell’interesse del proprio assistito per tutta la durata del procedimento.
 
Cosa succede se il motivo di un ricorso viene meno mentre è in corso il procedimento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte non esamina il merito della questione perché una decisione sarebbe inutile, essendo già stato raggiunto l’obiettivo per altra via.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente archiviato dopo la rinuncia del difensore?
La dichiarazione di inammissibilità è l’atto formale con cui il giudice chiude il procedimento quando rileva una causa che impedisce la decisione nel merito. La rinuncia del difensore, motivata dalla revoca della misura, è stata la prova della sopravvenuta carenza di interesse, che ha portato a questa specifica pronuncia.
Il ricorrente ha dovuto pagare le spese processuali in questo caso?
No. La Corte ha specificato che, poiché l’inammissibilità è dovuta a una causa sopravvenuta (la revoca della misura) e non a un errore iniziale nel ricorso, il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5289 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5289  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: .
COGNOME NOME nato a WEINGARTEN (GERMANIA) il DATA_NASCITA il avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità; letta la comunicazione pervenuta dal difensore.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/5/2023, depositata il 19/5/2023, ha confermato l’ordinanza con la quale in data 8/5/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai delitti di cui agli artt. 23, comma 3, L. 110/1975 e 2 e 7 L. 895/1967.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
In data 12 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
 In data 26 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale l’AVV_NOTAIO dichiara di rinunciare al ricorso in quanto la misura è stata revocata ed è venuto pertanto meno l’interesse del ricorrente alla decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia alla discussione del ricorso, determina la carenza di interesse all’impugnazione del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la pronuncia, in virtù della causa che la determina, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 3 ottobre 2023.