Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’esito di un ricorso in Cassazione non dipende solo dalla fondatezza dei motivi, ma anche dalla persistenza di un interesse concreto alla decisione. Una recente sentenza della Suprema Corte chiarisce come la revoca della misura cautelare possa determinare una carenza di interesse sopravvenuta, portando all’inammissibilità del ricorso. Questo principio tutela l’economia processuale, evitando che i giudici si pronuncino su questioni divenute ormai astratte.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda ha origine con un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere a un individuo per reati legati al possesso e porto di armi. L’indagato, tramite il suo difensore, si opponeva a tale misura, ma il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermava la decisione del GIP.
Contro questa seconda ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, contestando la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari che giustificavano la detenzione.
La Sopravvenuta Carenza di Interesse
L’elemento decisivo che ha cambiato le sorti del processo è intervenuto mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Il difensore dell’indagato ha comunicato alla cancelleria la propria rinuncia alla discussione del ricorso.
La ragione di tale rinuncia era fondamentale: la misura della custodia cautelare, oggetto del contendere, era stata nel frattempo revocata. Di conseguenza, l’indagato non aveva più alcun interesse pratico a ottenere una pronuncia dalla Suprema Corte sull’originaria legittimità di una misura che non era più in atto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della comunicazione del difensore e della revoca della misura, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del diritto processuale: l’interesse ad agire (e a impugnare) deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del giudizio.
Quando questo interesse viene meno per un evento sopravvenuto, come in questo caso, si verifica una carenza di interesse che impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito della questione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. La revoca della misura cautelare ha fatto cessare la materia del contendere. Una eventuale decisione della Cassazione, sia di accoglimento che di rigetto, non avrebbe prodotto alcun effetto concreto sulla libertà personale del ricorrente, che era già stata ripristinata.
Pertanto, proseguire nell’esame del ricorso sarebbe stato un esercizio puramente teorico, contrario ai principi di economia processuale e alla funzione stessa del processo, che è quella di risolvere controversie concrete e attuali. È importante sottolineare un ulteriore aspetto della decisione: poiché l’inammissibilità deriva da una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, la Corte ha stabilito che quest’ultimo non dovesse essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce che un’impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente ha un interesse giuridicamente rilevante, concreto e attuale a una decisione. Se l’interesse svanisce durante il processo, come nel caso di revoca della misura cautelare impugnata, il ricorso perde la sua ragion d’essere e deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale pronuncia, in queste specifiche circostanze, non comporta l’addebito delle spese processuali, riconoscendo che l’estinzione dell’interesse non è dipesa da una condotta del ricorrente.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nel corso del procedimento, la misura della custodia cautelare in carcere (oggetto dell’impugnazione) era stata revocata. Questo ha causato una sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente a ottenere una decisione.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in questo caso?
Significa che un evento accaduto dopo la presentazione del ricorso, cioè la revoca della detenzione, ha reso la decisione della Corte inutile per il ricorrente. Poiché non era più detenuto, non aveva più un interesse concreto a far annullare l’ordinanza che originariamente aveva disposto la sua carcerazione.
Il ricorrente ha dovuto pagare le spese processuali?
No. La Corte ha stabilito che, poiché l’inammissibilità derivava da una causa sopravvenuta e non da un errore del ricorrente, quest’ultimo non doveva essere condannato al pagamento delle spese del processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5288 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FABRIZIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la NOME svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità; letta la comunicazione pervenuta dal difensore.
RITENUTO IN FATI -0
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza 18/5/2023, depositata il 19/5/2023, ha confermato l’ordinanza con la quale data 8/5/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dì Vibo Valen ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confron COGNOME NOME NOME NOME ai delitti di cui agli artt. 23, comma 3, L. 110/1975 e 2 e 7 L. 895/1967.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazion NOME alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esi cautelari.
v
In data 12 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 26 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale l’AVV_NOTAIO dichiara di rinunciare alla discussione del ricorso in quanto la misura è stata revocata ed è venuto pertanto meno l’interesse del ricorrente alla decisione.
CONSIDERATO IN DIRMO
La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia alla discussione del ricorso, determina la carenza di intere§se all’impugnazione del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la pronuncia, in virtù della causa che la determina, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 3 ottobre 2023.