Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3720 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 3720  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELMONTE MEZZAGNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
 Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 14 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha ammesso NOME COGNOME, condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, per sottrazione di energia elettrica, alla detenzione domiciliare e ha contestualmente rigettato l’istanza proposta dallo stesso condannato di affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale ha considerato che, per le complessive condizioni del soggetto, ivi incluse quelle relative alla sua salute, COGNOME non fosse in grado di svolgere adeguata attività risocializzante, sicché ha scartato la possibilità di ammettere il medesimo all’affidamento in prova al servizio sociale.
 Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendo l’annullamento dello stesso sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 678, comma Iter, cod. proc. pen.: risulta omesso lo svolgimento della fase da compiersi inaudita altera parte quando la pena sia contenuta nel limite di anni uno, mesi sei di pena detentiva da espiarsi, fase che avrebbe dovuto concludersi con l’emissione di un’ordinanza provvisoria parte del magistrato relatore; tale deviazione dal corretto iter procedimentale è stata seguita, secondo la difesa, dall’ulteriore vulnus costituito dalla mancata acquisizione della relazione UEPE, fatto che avrebbe dovuto determinare il differimento dell’udienza.
2.2. Con il secondo motivo si prospettano la mancata assunzione di una prova decisiva e I corrispondente vizio di motivazione.
La difesa lamenta la mancata acquisizione della suddetta relazione ha precluso al Tribunale di conoscere l’attività di risocializzazione svolta, sì che l’UEPE lo aveva ritenuto idoneo a inserirsi in un programma risocializzante.
Il Procuratore generale ha prospettato come infondato il primo motivo, essendo solo eventuale il ricorso al provvedimento provvisorio e ha segnalato la genericità e il contenuto di merito che connota il secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È stata acquisita la notizia che, nelle more, il condannato ha finito di espiare la pena ed è stato scarcerato.
L’esame dell’acquisito stato esecutivo di NOME COGNOME ha fatto emergere che questi ha completato l’espiazione della complessiva pena detentiva in data 28 settembre 2023, con conseguente emissione dell’ordine avente ad oggetto la
sua scarcerazione e connessa annotazione di archiviazione della sua posizione per avvenuta espiazione della pena.
Tale novità impone, ex art. 591 cod. proc. pen., in relazione al generale disposto dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione non potrebbe derivare per il ricorrente alcun concreto e pratico vantaggio, avendo egli già concluso l’espiazione della pena in relazione a cui aveva instato per l’ottenimento della misura alternativa, non residuando alcun interesse del condannato, nemmeno alla estinzione degli effetti penali della condanna, la quale avrebbe potuto conseguire all’esito positivo dell’affidamento in prova, non all’ammissione a detta misura alternativa (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020, dep. 2021, Leonardi, Rv. 280171 – 01).
2.1. La nozione di interesse a impugnare va, infatti, individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistent nell’obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un’utilità, vale a dire di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell’impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01). In questo caso sono venute meno l’attualità e la concreta utilità dell’impugnazione.
2.2. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla linea ermeneutica secondo cui, se il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso sopraggiunge alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponde un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e nemmeno al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (sulla scia di Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168 – 01; e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166 – 01). 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 24 novembre 2023
CORTE SUPP.E1A. 7′ C